D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 Alunni con Disturbo specifico di apprendimento: differenze tra le versioni
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Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto N. 5669
IL MINISTRO
VISTO l’articolo 34 della Costituzione;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante Norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’articolo 21;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
avente a oggetto Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,
avente a oggetto Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni, e, in particolare, l’art. 10;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89,
sul riordino della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di
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marzo 2010 n. 88, e 15 marzo 2010 n. 89, sul riordino degli Istituti
Tecnici e Professionali e dei Licei;
VISTE le Indicazioni Nazionali allegate al Decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, e le Indicazioni per il curricolo di cui al Decreto
ministeriale del 31 luglio 2007;
VISTI il Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, concernente gli
obiettivi specifici di apprendimento per i percorsi liceali, la
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per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e
Professionali;
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente a oggetto
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
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dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
VISTO il C.C.N.L. del personale docente, quadriennio giuridico 2006-09
e 1° biennio economico 2006-07, ed in particolare l’art. 27,
concernente il profilo professionale docente;
RITENUTO necessario ed urgente procedere all’emanazione del decreto di cui
all’art. 7, comma 2 della Legge 170/2010, al fine di dare attuazione, a
partire dall’anno scolastico 2011/2012, alle norme ivi previste;
TENUTO CONTO del lavoro istruttorio svolto dal Comitato tecnico scientifico di cui
all’art.7, comma 3, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
DECRETA
Articolo 1
Finalità del decreto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le
modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche
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seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle
università.
Articolo 2
Individuazione di alunni e studenti con DSA
1. Ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle
famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti
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disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi
dell’art. 3 della Legge 170/2010.
2. Al fine di garantire agli alunni e agli studenti con disturbi specifici di apprendimento di
usufruire delle misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della Legge
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favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle
strutture preposte.
3. La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di
maggiore età alla scuola o all’università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.
Il Ministro dell’Istruzione,
Articolo 3
Linee guida
1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle
disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, che sono parte integrante del presente decreto.
Articolo 4
Misure educative e didattiche
1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee
guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo
formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica
individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi
comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo,
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adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino
anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.
3. In un’ottica di prevenzione dei DSA, gli insegnanti adottano metodologie didattiche
adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto
della libertà d’insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo
nelle allegate Linee guida
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi,
curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle
competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.
5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e
di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli
obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Articolo 5
Interventi didattici individualizzati e personalizzati
1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi
didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico
personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.
Articolo 6
Forme di verifica e di valutazione
1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve
essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo
studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto,
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strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione,
tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le
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soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento
alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.
4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti
con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso
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Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità
compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.
5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti
dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di
Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
:- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di
dispensa dalle prove scritte;
:- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o
dall’allievo se maggiorenne;
:- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea
o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze
degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di
studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico,
istituto tecnico per il turismo, ecc.).
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e
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su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati
dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un
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differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui
all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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9. La valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle
indicazioni presenti nelle allegate Linee guida.
Articolo 7
Interventi per la formazione
1. Le attività di formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, di cui all’art. 4
della Legge 170/2010, riguardano in particolare i seguenti ambiti:
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3. In conformità alle norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, le medesime possono
attivare, in base alle necessità ed alle risorse, interventi formativi in materia.
Art. 8
Centri Territoriali di Supporto
1. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le
Istituzioni scolastiche attivano tutte le necessarie iniziative e misure per assicurare il diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. In particolare, le istituzioni scolastiche
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR,
anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto “Nuove
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operatori dei Centri, opportunamente formati, possono a loro volta essere soggetti promotori
di azioni di formazione e aggiornamento.
Art. 9
Gruppo di lavoro nazionale
1. Con successivo decreto del Ministro è istituito un Gruppo di lavoro nazionale con il
compito di monitorare l’attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni
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monitoraggi e dell’evoluzione normativa in materia;
- alla sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare.
2. Le funzioni di Presidente del Gruppo di lavoro nazionale sui DSA sono svolte dal Direttore
Generale per lo Studente, la Partecipazione, l’Integrazione e la Comunicazione o da un suo
delegato.
3. Le funzioni di Segreteria tecnica sono svolte dall’Ufficio settimo della Direzione Generale
sopracitata.
4. Ai membri del Gruppo di lavoro nazionale non spetta alcun compenso.
Art. 10
Disapplicazione di precedenti disposizioni in materia
1. Con l'entrata in vigore del presente Decreto si intendono non più applicabili le disposizioni
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ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - D.G. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA
SOMMARIO
Premessa
1. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO…………………………………………4
1.1 La dislessia
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7.5 Supporto informativo alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - D.G. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA
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DSA che si porranno con l’evolvere della ricerca scientifica.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - D.G. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
1. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità
dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età
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fatti numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - D.G. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
1.4 La comorbilità
Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa
persona - ciò che tecnicamente si definisce “comorbilità”.
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far riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal
disturbo: lettura, scrittura, calcolo.
Ad esempio, per ciò che riguarda la scrittura, è possibile osservare la presenza di errori
ricorrenti, che possono apparire comuni ed essere frequenti in una fase di apprendimento o in una
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ricorrere ad uno specialista per accertare la presenza o meno di un disturbo specifico di
apprendimento.
È bene precisare che le ricerche in tale ambito rilevano che circa il 20% degli alunni (soprattutto
nel primo biennio della scuola primaria), manifestano difficoltà nelle abilità di base coinvolte dai
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presenteranno un DSA. Ciò vuol dire che una prestazione atipica solo in alcuni casi implica un disturbo.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - D.G. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
2.2 Osservazione degli stili di apprendimento
Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le strategie
con cui ciascuno elabora le informazioni. Un insegnamento che tenga conto dello stile di
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conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una
metodologia e una strategia educativa adeguate».
I termini individualizzata e personalizzata non sono da considerarsi sinonimi. In letteratura, la
discussione in merito è molto ampia e articolata. Ai fini di questo documento, è possibile
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considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - D.G. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’
e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica
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studente con DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento.
La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire
«l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le
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Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano
la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Fra i più noti indichiamo:
• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
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Immaginiamo di trovarci in un posto con una lingua totalmente diversa o che non riusciamo a ben
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - D.G. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
comprendere: sentiamo sorgere un senso di profondo disagio perché manca “una comunicazione
completa, reale, intima”. Ma riusciamo a tranquillizzarci perché il nostro soggiorno avrà termine e,
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