D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 Alunni con Disturbo specifico di apprendimento: differenze tra le versioni

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attivare, in base alle necessità ed alle risorse, interventi formativi in materia.
Art.
 
Centri Territoriali di Supporto
1. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le
Istituzioni scolastiche attivano tutte le necessarie iniziative e misure per assicurare il diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. In particolare, le istituzioni scolastiche
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR,
anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto “Nuove
Tecnologie e Disabilità”. I CTS possono essere impiegati come centri di consulenza,
formazione, collegamento e monitoraggio ed essere interconnessi telematicamente. Gli
operatori dei Centri, opportunamente formati, possono a loro volta essere soggetti promotori
di azioni di formazione e aggiornamento.
Art. 9
Gruppo di lavoro nazionale
1. Con successivo decreto del Ministro è istituito un Gruppo di lavoro nazionale con il
compito di monitorare l’attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni
contenute nel presente decreto, nonché con compiti di supporto tecnico all’attività di
coordinamento delle iniziative in materia di DSA. Il suddetto Gruppo di lavoro avrà anche
compiti consultivi e propositivi, con particolare riguardo:
- alla formulazione di eventuali proposte di revisione delle presenti disposizioni e delle
allegate Linee guida, sulla base dei progressi della ricerca scientifica, degli esiti dei
monitoraggi e dell’evoluzione normativa in materia;
- alla sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare.
2. Le funzioni di Presidente del Gruppo di lavoro nazionale sui DSA sono svolte dal Direttore
Generale per lo Studente, la Partecipazione, l’Integrazione e la Comunicazione o da un suo
delegato.
3. Le funzioni di Segreteria tecnica sono svolte dall’Ufficio settimo della Direzione Generale
sopracitata.
4. Ai membri del Gruppo di lavoro nazionale non spetta alcun compenso.
Art. 10
Disapplicazione di precedenti disposizioni
 
Disapplicazione di precedenti disposizioni in materia
1. Con l'entrata in vigore del presente Decreto si intendono non più applicabili le disposizioni
impartite con la Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 e con la Nota ministeriale n. 4674
del 10 maggio 2007.
Roma, lì 12 luglio 2011
f.to IL MINISTRO