D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 Alunni con Disturbo specifico di apprendimento: differenze tra le versioni

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Articolo 6
Forme di verifica e di valutazione
 
Forme di verifica e di valutazione
1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve
essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo
studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto,
mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento
della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di
strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione,
tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le
forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono
riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano,
altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti
soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento
alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.
4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti
con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso
cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale,
nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.
Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità
compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.
5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti
dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di
Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di
dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o
dall’allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea
o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze
degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di
studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico,
istituto tecnico per il turismo, ecc.).
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modal