D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 Alunni con Disturbo specifico di apprendimento: differenze tra le versioni

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maggiore età alla scuola o all’università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’U
 
Articolo 3
Linee guida
1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle
disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, che sono parte integrante del presente decreto.
Articolo 4
Misure educative e didattiche
1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee
guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo
formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica
individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi
comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo,
sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA,
adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino
anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.
3. In un’ottica di prevenzione dei DSA, gli insegnanti adottano metodologie didattiche
adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto
della libertà d’insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo
nelle allegate Linee guida
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi,
curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle
competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.
5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e
di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli
obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Articolo 5
Interventi didattici individualizzati e personalizzati
1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi
didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico
personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.
Articolo 6
Forme di verifica e di valutazione