D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 Alunni con Disturbo specifico di apprendimento: differenze tra le versioni

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Articolo 2
Individuazione di alunni e stud
 
Articolo 2
Individuazione di alunni e studenti con DSA
1. Ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle
famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti
nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile
disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi
dell’art. 3 della Legge 170/2010.
2. Al fine di garantire agli alunni e agli studenti con disturbi specifici di apprendimento di
usufruire delle misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della Legge
170/2010, gli Uffici Scolastici Regionali attivano tutte le necessarie iniziative e procedure per
favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle
strutture preposte.
3. La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di
maggiore età alla scuola o all’università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’U