Pagina:Delle cinque piaghe della Santa Chiesa (Rosmini).djvu/75: differenze tra le versioni

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{{Pt||«}}sull’elezione dei {{Pt|«|}}Vescovi», per far sentire quale questa dovea essere, secondo le sante leggi della Chiesa, e per confutare quella opinione che già cominciava a prender piede nella corte, introducendosi insensibilmente, come un punto di dritto, «che fosse necessaria la volontà del re, perchè l’elezione del Vescovo fosse legittima e rata.{{Pt|«|»}}
{{Pt||«}}sull’elezione dei {{Pt|«|}}Vescovi», per far sentire quale questa dovea essere, secondo le sante leggi della Chiesa, e per confutare quella opinione che già cominciava a prender piede nella corte, introducendosi insensibilmente, come un punto di dritto, «che fosse necessaria la volontà del re, perchè l’elezione del Vescovo fosse legittima e rata.{{Ec|«|»}}


Comincia dall’esporre nettamente la dottrina vera intorno alle ordinazioni episcopali, così dicendo: «È manifesto a tutti quelli che amministrano nella Chiesa di Dio l’uffizio {{Pt|saderdotale|sacerdotale}}, doversi osservare tutte quelle cose che l’autorità dei Sacri Canoni, e la consuetudine ecclesiastica comanda {{Sc|secondo la disposizione della divina legge e la tradizione apostolica}} intorno alle ordinazioni de’ Vescovi, cioè che, defunto il pastore, e resa la sede vacante, uno del Clero di quella, quegli che un comune e concorde consentimento del medesimo clero e di tutta la plebe avrà eletto, o con pubblico decreto designato notoriamente e solennemente, e che sarà consegnato da un legittimo numero di Vescovi, debba giustamente ottenere il luogo del pontefice mancato; non dubitandosi punto, che non debba esser cosa firmata dal giudizio e dispensazione divina ciò che fu celebrato con tant’ordine e legittima osservazione della Chiesa di Dio. Tali sono le cose che si rinvengono stabilite ne’ Concilî de’ Padri, e ne’ decreti de’ Pontefici della Sede apostolica, e dalla Chiesa di Cristo comprovati fin da principio.»
Comincia dall’esporre nettamente la dottrina vera intorno alle ordinazioni episcopali, così dicendo: «È manifesto a tutti quelli che amministrano nella Chiesa di Dio l’uffizio {{Ec|saderdotale|sacerdotale}}, doversi osservare tutte quelle cose che l’autorità dei Sacri Canoni, e la consuetudine ecclesiastica comanda {{Sc|secondo la disposizione della divina legge e la tradizione apostolica}} intorno alle ordinazioni de’ Vescovi, cioè che, defunto il pastore, e resa la sede vacante, uno del Clero di quella, quegli che un comune e concorde consentimento del medesimo clero e di tutta la plebe avrà eletto, o con pubblico decreto designato notoriamente e solennemente, e che sarà consegnato da un legittimo numero di Vescovi, debba giustamente ottenere il luogo del pontefice mancato; non dubitandosi punto, che non debba esser cosa firmata dal giudizio e dispensazione divina ciò che fu celebrato con tant’ordine e legittima osservazione della Chiesa di Dio. Tali sono le cose che si rinvengono stabilite ne’ Concilî de’ Padri, e ne’ decreti de’ Pontefici della Sede apostolica, e dalla Chiesa di Cristo comprovati fin da principio.»


In prova di questa dottrina reca le parole di {{AutoreCitato|Tascio Cecilio Cipriano|S. Cipriano}}, che in una lettera ad Antoniano, parlando dell’elezione di {{W|Papa Cornelio|S. Cornelio}}, scrivea così: «Il Vescovo formarsi dal giudizio di Dio e del suo Cristo, dal testimonio di tutti i chierici, dal suffragio della plebe, e dal consenso degli antichi Sacerdoti, e degli ottimi (''bonorum virorum'').»
In prova di questa dottrina reca le parole di {{AutoreCitato|Tascio Cecilio Cipriano|S. Cipriano}}, che in una lettera ad Antoniano, parlando dell’elezione di {{W|Papa Cornelio|S. Cornelio}}, scrivea così: «Il Vescovo formarsi dal giudizio di Dio e del suo Cristo, dal testimonio di tutti i chierici, dal suffragio della plebe, e dal consenso degli antichi Sacerdoti, e degli ottimi (''bonorum virorum'').»