Italia, Repubblica - Costituzione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Lp (discussione | contributi)
Annullata la modifica 142180 di 82.58.149.39 (Discussione)
Nessun oggetto della modifica
Riga 183:
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.<br />
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.<br />
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.<ref>Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - «Protocollo n. 6
 
sull’abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio