D.L. 31 maggio 2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale (testo con le modifiche in sede di conversione): differenze tra le versioni

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(( (Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping). ))
((1. E' istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di
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successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare
alle attivita' di promozione del turismo.
2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle
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Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attivita' il gruppo di
lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative
al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo.
4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
{{Centrato|Art. 14}}
Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e per il rilancio dei musei
1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo l'adozione delle misure di riordino finalizzate a
conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi della normativa
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degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale,
non puo' essere superiore a ventiquattro.»;
: b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A seguito del
verificarsi di eventi calamitosi ((di cui all'articolo 2)), comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia
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dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica
complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
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culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
((2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali
in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo
della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e
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legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo)).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo ai sensi della normativa vigente, sono abrogati gli
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Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie
all'attuazione del comma 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non ((devono derivare))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
{{Centrato|Art. 15}}
Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle
more della definizione delle procedure di mobilita', le assegnazioni
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di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale
comandato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per prevenire
situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi
interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle
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con conferma della situazione di soprannumerarieta' e di eccedenza da
parte dell'amministrazione di provenienza.
((2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di
tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
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Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario.
2-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis nonche' al
fine di assicurare la piena funzionalita' degli istituti del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, la
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disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi)).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
1 ((, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di
euro per l'anno 2015,)) si provvede ai sensi dell'articolo 17.
{{Centrato|Art. 16}}
Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico
e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.
1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di
migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta
turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in