D.L. 31 maggio 2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale (testo con le modifiche in sede di conversione): differenze tra le versioni
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all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo.
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
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luoghi della cultura di appartenenza pubblica). ))
dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di
miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela,
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dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il
credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.
esclusivamente per spese relative a:
: a) impianti wi-fi;
: b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
: ((c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di
servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire gli standard
di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di
promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra
servizi ricettivi ed extra-ricettivi));
: d) spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di
servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
: e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing
digitale;
: f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte
innovative in tema di inclusione e di ospitalita' per persone con
disabilita';
: g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale
dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
relativi alla intermediazione commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito
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vigore del presente decreto e' utilizzabile non prima del 1° gennaio
2015)).
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
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25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73.
beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalita' estranee
all'esercizio di impresa)).
d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15
milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 17.
{{Centrato|Art. 10}}
(( (Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture
ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialita' nel
settore turistico). ))
accrescere la competitivita' delle destinazioni turistiche, per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
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di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le
modalita' ivi previste.
annuali di pari importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
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data di entrata in vigore del presente decreto e' utilizzabile non
prima del 1° gennaio 2015.
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
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sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, a:
: a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito
d'imposta;
: b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito
di quelli di cui al comma 2;
: c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
: d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di
spesa sostenuta;
: e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione
universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro
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classificazione alberghiera adottati a livello europeo e
internazionale.
aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
: 1) al comma 4, le parole: "nei territori costieri" sono
soppresse, le parole: "con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro
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medesimi territori" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori
interessati";
: 2) al comma 5, al primo periodo, le parole: "entro il 31
dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
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delle attivita' culturali e del turismo" e il secondo periodo e'
soppresso;
: 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
: "5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi
dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota,
concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione
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infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale,
per la promozione delle nuove tecnologie";
: 4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
: "b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero' ai sensi
dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
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dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42";
: b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di
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ancorche' soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del
patrimonio storico-artistico;
: c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, e'
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impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo
d'imposta successivo)).
{{Centrato|Art. 11}}
Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza e guide turistiche
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e
((con)) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
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attenzione alle destinazioni minori ((, al Sud Italia e alle aree
interne del Paese)).
eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e
accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei
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seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
realizzazione di percorsi pedonali, ((ciclabili, equestri,
mototuristici, fluviali e ferroviari)), le case cantoniere, i caselli
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rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese
di investimento sostenute)).
all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e
successive modificazioni, si applicano anche alle societa'
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