D.L. 31 maggio 2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale (testo con le modifiche in sede di conversione): differenze tra le versioni

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all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
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luoghi della cultura di appartenenza pubblica). ))
((1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento
dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di
miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela,
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dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il
credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto
esclusivamente per spese relative a:
: a) impianti wi-fi;
: b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
: ((c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di
servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire gli standard
di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di
promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra
servizi ricettivi ed extra-ricettivi));
: d) spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di
servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
: e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing
digitale;
: f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte
innovative in tema di inclusione e di ospitalita' per persone con
disabilita';
: g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale
dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
((2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2)) i costi
relativi alla intermediazione commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito
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vigore del presente decreto e' utilizzabile non prima del 1° gennaio
2015)).
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
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25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73.
((4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i
beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalita' estranee
all'esercizio di impresa)).
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti
d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15
milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 17.
{{Centrato|Art. 10}}
(( (Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture
ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialita' nel
settore turistico). ))
((1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva per
accrescere la competitivita' delle destinazioni turistiche, per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
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di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le
modalita' ivi previste.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' ripartito in tre quote
annuali di pari importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
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data di entrata in vigore del presente decreto e' utilizzabile non
prima del 1° gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
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sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, a:
: a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito
d'imposta;
: b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito
di quelli di cui al comma 2;
: c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
: d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di
spesa sostenuta;
: e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' per
promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione
universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro
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classificazione alberghiera adottati a livello europeo e
internazionale.
6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro
aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
: 1) al comma 4, le parole: "nei territori costieri" sono
soppresse, le parole: "con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro
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medesimi territori" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori
interessati";
: 2) al comma 5, al primo periodo, le parole: "entro il 31
dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
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delle attivita' culturali e del turismo" e il secondo periodo e'
soppresso;
: 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
: "5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi
dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota,
concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione
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infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale,
per la promozione delle nuove tecnologie";
: 4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
: "b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero' ai sensi
dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
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dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42";
: b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di
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ancorche' soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del
patrimonio storico-artistico;
: c) il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, e'
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impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo
d'imposta successivo)).
{{Centrato|Art. 11}}
Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza e guide turistiche
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e
((con)) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
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attenzione alle destinazioni minori ((, al Sud Italia e alle aree
interne del Paese)).
2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di
eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e
accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei
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seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 e per favorire la
realizzazione di percorsi pedonali, ((ciclabili, equestri,
mototuristici, fluviali e ferroviari)), le case cantoniere, i caselli
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rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese
di investimento sostenute)).
((3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, le agevolazioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e
successive modificazioni, si applicano anche alle societa'