D.L. 31 maggio 2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale (testo con le modifiche in sede di conversione): differenze tra le versioni

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DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA
 
{{Centrato|IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA}} {{Centrato|}}
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di reperire
risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per
garantire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo
sviluppo della cultura, in attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di porre
immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado in cui versano
numerosi siti culturali italiani, con particolare riguardo all'area
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aree colpite da calamita' naturali quali la Regione Abruzzo e la
citta' di L'Aquila;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per il rilancio del turismo al fine di promuovere
l'imprenditorialita' turistica e di favorire la crescita di un
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turistico-culturale italiana, anche mediante processi di
digitalizzazione e informatizzazione del settore;
Considerata la straordinaria necessita' e l'urgenza di assicurare,
nell'ambito della piu' ampia politica di revisione della spesa,
l'organica tutela di interessi strategici sul piano interno e
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procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 maggio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
{{Centrato|E m a n a}}
{{Centrato|il seguente decreto-legge:}}
{{Centrato|Art. 1}}
{{Centrato|ART-BONUS-Credito di imposta per favorire
le erogazioni liberali a sostegno della cultura }}
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
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Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta,
nella misura del:
: a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno
dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2013;
: b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari
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dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari
importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di
imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo
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modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma
1 ((, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni
culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro
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disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato)).
6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e' abrogato. Con
il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
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parte dei privati)) e la raccolta di fondi tra il pubblico ((, anche
attraverso il portale di cui al comma 5)).
((7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito
d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di
euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in
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interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei
1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto
Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n.
C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare
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fatti salvi gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo)):
: ((a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di
progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti
disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a
lavori, servizi e forniture:
: 1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai
lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante
intende affidare;
: 2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute
dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano
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base del criterio della data di ricezione delle domande presentate
dalle imprese aventi titolo;
: 3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli
inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle
imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base
dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;
: 4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi
e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio
del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa o della media;
: 5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che
non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di
assegnazione dei contratti;
: 6) possibilita' di rivolgere a ciascuna impresa inviti
successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre
imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2) ));
: b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui
all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'
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l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della
relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei));
: c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, il Direttore generale di progetto procede
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legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto
all'impresa seconda classificata;
: ((c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista
dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e' aumentata
dal 2 per cento al 5 per cento));
: d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui
all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine
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dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve
di legge;
: e) il Direttore generale di progetto puo' revocare in qualunque
momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire
l'accelerazione degli interventi e di superare difficolta' operative
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procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al
comma 5;
: f) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106));
: g) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106));
: h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' alle
disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto
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conformita' alla normativa vigente ((, rilasciata dal Direttore
generale di progetto)).
2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale
di progetto ((e presso l'Unita' "Grande Pompei")) nell'ambito del
contingente di cui all'articolo 1, ((commi 2 e 5)), del decreto-legge
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ottobre 2013, n. 112, non e' ((assoggettato)) al nulla osta o ad
altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.
3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni:
: a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 e'
prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di
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comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese
nel piano di gestione di cui al comma 4.»;
: b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di
"Conferenza di servizi permanente", ed», sono soppresse;
: c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti:
«L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce
((gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al
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dalle seguenti: "L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore generale di progetto, redige un piano strategico")).
4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti
nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la
scadenza del programma, ((e' costituita, presso la Soprintendenza
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progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
((5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i
procedimenti amministrativi e la necessita' di garantire
l'effettivita' e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il
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sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica)).
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel
limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le
risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i
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((nel limite)) di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo
17.
{{Centrato|Art. 3}}
{{Centrato|Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della
Reggia di Caserta}}
1. Entro il 31 dicembre 2014 e' predisposto il Progetto di
riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di
Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino
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turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino
al 31 dicembre 2014.
2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per
il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo
museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta e delle
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commissario di cui al comma 1, consegnatario unico dell'intero
complesso, svolge i seguenti compiti:
: a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che
operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo di
verificare la compatibilita' delle attivita' svolte con la
destinazione culturale, educativa e museale del sito;
: b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di
tutte le attivita' in essere negli spazi del complesso della Reggia
al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;
: c) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia,
monitorandone l'uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
: d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la
Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etno-antropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e
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proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1 e' definito il compenso del commissario, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
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{{Centrato|Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali}}
1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
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effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni
in materia emanate dagli enti locali))».
2. Dall'attuazione del presente articolo non ((devono derivare))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
{{Centrato|Art. 5}}
{{Centrato|Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche}}
1. ((Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e
di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche,)) All'articolo 11 del
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dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
: a) al comma 1, lettera g), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
: «Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione
collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni,