D.P.R. n. 250 del 6 marzo 1992: differenze tra le versioni

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{{Qualità|avz=100%|data=16 maggio 2014|arg=Da definire}}IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
n. 142;
Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;
Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;
Visto il parere espresso in data 28 gennaio 1992 dalla regione Lombardia;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;
Lombardia;
Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio 1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;
adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione
affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio
1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1992;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le
riforme istituzionali e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Lecco nell'ambito della regione Lombardia.
Lombardia.
Art. 2.
1. La provincia di Lecco, con capoluogo Lecco, e' costituita dai sottoelencati novanta comuni, di cui sei ricadenti nella provincia di Bergamo (Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre De' Busi, Vercurago) e ottantaquattro in quella di Como (Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzano', Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costamasnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago,
1. La provincia di Lecco, con capoluogo Lecco, e' costituita dai
Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoe', Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Vigano').
sottoelencati novanta comuni, di cui sei ricadenti nella provincia di
Bergamo (Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre De' Busi,
Vercurago) e ottantaquattro in quella di Como (Abbadia Lariana,
Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzano', Barzio,
Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casargo,
Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza,
Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza,
Cortenova, Costamasnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno,
Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate
Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna,
Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia,
Moggio, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone,
Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago,
Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate,
Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoe',
Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgreghentino,
Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio
Superiore, Vestreno, Vigano').
Art. 3.
1. Le province di Como e Bergamo, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche del personale e deliberano lo stato di consistenza dei rispettivi patrimoni ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con appositi atti deliberativi, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
1. Le province di Como e Bergamo, entro il termine di diciotto mesi
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
elezioni dei consigli delle tre province che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo dei consigli provinciali di Como e Bergamo.
procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche del
3. Fino alla data delle elezioni gli organi delle province di Como e Bergamo continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle attuali circoscrizioni.
personale e deliberano lo stato di consistenza dei rispettivi
patrimoni ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con
appositi atti deliberativi, in proporzione al territorio ed alla
popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo
concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con
il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rela-
tive procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle
elezioni dei consigli delle tre province che hanno luogo nel turno
generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva
l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo dei consigli provinciali
di Como e Bergamo.
3. Fino alla data delle elezioni gli organi delle province di Como
e Bergamo continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito
dell'intero territorio delle attuali circoscrizioni.
Art. 4.
1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi-determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle tre province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.
nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle tre
province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.
Art. 5.
1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilita' di bilancio, l'opportunita' di istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.
2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Lecco per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Como in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione
alle disponibilita' di bilancio, l'opportunita' di istituire nella
alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sara' provveduto alla verifica di validita' del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sara' ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarieta' dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire
3. Il Ministero dell'interno provvede nei confronti della provincia di Bergamo con le stesse modalita' di cui sopra.
l'efficienza amministrativa.
4. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli provinciali ed il 1› gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, lo scorporo, dai rispettivi bilanci, dei fondi di spettanza della provincia di Lecco.
2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
5. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova provincia di Lecco viene attribuito sulla base di apposito riparto dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le istituende province in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.
spettanti alla provincia di Lecco per il finanziamento del bilancio,
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla
data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a
detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati
all'amministrazione provinciale di Como in via provvisoria, la quota
parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione
alle due popolazioni residenti interessate, come risultante
dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT, e, per il
restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali
dei due enti. Per gli anni successivi sara' provveduto alla verifica
di validita' del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo
degli investimenti sara' ripartito in conseguenza dell'attribuzione
della titolarieta' dei beni ai quali le singole quote del contributo
stesso si riferiscono.
3. Il Ministero dell'interno provvede nei confronti della provincia
di Bergamo con le stesse modalita' di cui sopra.
4. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni
dei consigli provinciali ed il 1› gennaio dell'anno successivo, gli
organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui
ai commi 2 e 3, lo scorporo, dai rispettivi bilanci, dei fondi di
spettanza della provincia di Lecco.
5. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma
5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova
provincia di Lecco viene attribuito sulla base di apposito riparto
dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le
istituende province in proporzione alla popolazione residente
risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 1992
COSSIGA