D.L. 30 novembre 2013, n. 133 - Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Mizardellorsa (discussione | contributi)
Porto il SAL a SAL 25%
 
Mizardellorsa (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{Qualità|avz=25%|data=30 gennaio 2014|arg=Da definire}}-
'''Attenzione'''
 
'''Alla data del 30 gennaio 2014 non è disponibile il testo integrato. Si pubblicano qui di seguito la legge di conversione con le modifiche apportate nonchè il decreto legge 30 novembre 2013, n. 133'''
 
LEGGE 29 gennaio 2014, n. 5
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti
l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
 
(14G00012)
Vigente al: 30-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni
urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la
Banca d'Italia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
: Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133
All'articolo 1:
al comma 5, le parole: «entro il 16 gennaio 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 24 gennaio 2014»;
al comma 6, ultimo periodo, le parole: «dell'articolo 1» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3»;
dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di
insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il
termine del 24 gennaio 2014».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo la parola: «pubblica» sono inserite le seguenti:
«, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il
consumo di suolo» e le parole: «comma 6», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;
al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «E' in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al
presente comma a societa' la cui struttura non consente
l'identificazione delle persone fisiche o delle societa' che ne
detengono la proprieta' o il controllo. L'utilizzo di societa'
anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui
al presente comma e' vietato e costituisce causa di nullita'
dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli gia' previsti
dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa
privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza
irrevocabile, per reati fiscali o tributari"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e' inserito il seguente:
"Art. 33-ter. (Disposizioni sulla gestione dei fondi). - 1. I
fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e
quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e
autonoma dall'amministrazione della societa' di cui all'articolo 33,
comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza".
2-ter. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo
periodo del comma 1 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014".
2-quater. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di
proprieta' dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da
regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi,
dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine
ai quali ritenga prioritario mantenere la proprieta' dello Stato ed
avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei
beni immobili di proprieta' dello Stato di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando
le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni
portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse
ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la
proprieta' dello Stato ed avviare procedimenti rivolti
all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree
naturali protette gia' istituite.
2-sexies. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
comunicano all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai
commi 2-quater e 2-quinquies. Entro e non oltre due mesi dal
ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio
procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di
dismissione o conferimento a societa' di gestione dei beni da
sottoporre a tutela, gia' avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter
e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli
articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2-septies. Le norme di cui ai commi 2-quater, 2-quinquies e
2-sexies, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad
obiettivi di finanza pubblica, non devono comunque determinare una
riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi di
dismissione».
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: «di euro 20.000 ciascuna» sono sostituite
dalle seguenti: «di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna»;
al comma 4:
all'alinea, dopo la parola: «capitale» sono inserite le seguenti:
«di cui al comma 2»;
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in
Italia;
b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede
legale e amministrazione centrale in Italia»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede
legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere a) e b)
del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale o di
amministrazione centrale in Italia si dovra' procedere alla vendita
delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di
territorialita' richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4.
Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo
diritto di voto»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «5 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «3 per cento» e dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Ai fini del calcolo delle partecipazioni
indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate
dagli ordinamenti di settore dei quotisti»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «con modalita' tali da
assicurare trasparenza e parita' di trattamento» sono sostituite
dalle seguenti: «con modalita' tali da assicurare trasparenza,
parita' di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca
d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo»;
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in
merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base
a quanto stabilito dal presente articolo».
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso Art. 114, la rubrica e' soppressa e, al
comma 1, le parole: «direzione generale della» sono soppresse;
al comma 4, le parole: «E' abrogato» sono sostituite dalle
seguenti: «Sono abrogati»;
al comma 5, alla lettera c), le parole: «24 mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e, alla lettera d), le
parole: «, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti
partecipativi» sono sostituite dalle seguenti: «, ferma restando la
verifica, da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del
rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonche' della
ricorrenza dei requisiti di onorabilita' in capo agli esponenti e
alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai
rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non
fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca
d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel
comparto delle attivita' finanziarie detenute per la negoziazione, ai
medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a procedere alla
dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio
capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del
rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d), mediante
scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei
partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del codice
civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del presente
comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al
titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6-ter. Lo Statuto della Banca d'Italia, deliberato dall'assemblea
straordinaria del 23 dicembre 2013 e approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31
dicembre 2013 e il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca e'
redatto secondo le relative disposizioni».