L. 29 luglio 1879, n. 5002, per la costruzione di nuove linee di completamento della rete ferroviaria del Regno: differenze tra le versioni

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Queste concessioni potranno farsi per un tempo non maggiore di 90 anni.
 
'''Art. 19'''. Restano fermi gli obblighi che dalle leggi [[L. 14 maggio 1865, n. 2279|14 maggio 1865, n. 2279]] e 28 agosto 1870, n. 5858, sono stati imposti alla Società delle ferrovie meridionali per la costruzione delle linee Aquila-Rieti e Termoli-Campobasso alla linea Benevento-Napoli.<br />
Qualora fosse revocata o venisse risoluta, per la parte che riguarda le linee predette, la concessione fatta alla Società delle ferrovie meridionali, si applicheranno alle medesime linee, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge, e sarà cominciata immediatamente la loro costruzione per essere compiuta nel termine generale fissato dall’art. 9.