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<ref follow="notapremesse">compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.''<br/>
<ref follow="notapremesse">''compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.''<br/>
8. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lettera b), della legge 21 dicembre 2006, n. 296.''<br/>
''8. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lettera b), della legge 21 dicembre 2006, n. 296.''<br/>
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».''<br/>
''9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».''<br/>
– Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.''<br/>
''Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.''<br/>
– Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario.''<br/>
''Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1999, n. 186, supplemento ordinario.''<br/>
– Il citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.''<br/>
''Il citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.''<br/>
– Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, è relativo alla quota dei curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche.''<br/>
''Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, è relativo alla quota dei curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche.''<br/>
– Per il testo dell’art. 13, comma 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dell’art. 2, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si veda la nota al titolo.''<br/>
''Per il testo dell’art. 13, comma 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dell’art. 2, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si veda la nota al titolo.''<br/>
– Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 marzo 2010, n. 26, reca la costituzione e la composizione di una commissione di studio con il compito di orientare le indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo e dei licei, secondo criteri di unitarietà e di verticalità coerenti con i processi di progressivo approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e di maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del percorso scolastico.</ref><ref follow="nota1">''Note all’art. 1:''<br/>
''Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 marzo 2010, n. 26, reca la costituzione e la composizione di una commissione di studio con il compito di orientare le indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo e dei licei, secondo criteri di unitarietà e di verticalità coerenti con i processi di progressivo approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e di maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del percorso scolastico.</ref><ref follow="nota1">''Note all’art. 1:''<br/>
– ''Per il testo dell’art. 13, comma 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si vedano nelle note al titolo.''</ref>
– ''Per il testo dell’art. 13, comma 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si vedano nelle note al titolo.''</ref>