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▲--[[Speciale:Contributi/2.34.20.59|2.34.20.59]] 16:13, 28 nov 2013 (CET)--[[Speciale:Contributi/2.34.20.59|2.34.20.59]] 16:13, 28 nov 2013 (CET)può fare del contenuto di quelle pagine quel che ci pare. La ''Convenzione Universale del Diritto d'Autore'' di Ginevra del 1952 (ratificata in Italia con legge 20 giugno 1978, n.399 e valida in quasi tutti gli stati del mondo [http://www.scienzeantiche.it/librerie/BG_Normativa_ConvenzioneUniversaleDirittoDAutore.pdf testo integrale]) stabilisce che ogni espressione del lavoro intellettuale è protetta dal diritto d'autore, senza che siano richiesti ulteriori atti o fatti o formalità, quali possono essere la pubblicazione o il deposito dell'opera o la sua registrazione.
Per identificare la legislazione nazionale di riferimento (sempre in ossequio alla convenzione universale) si dovrà fare riferimento alla nazionalità dell'autore e allo stato in cui è avvenuta la prima pubblicazione. Se un'opera è di un artista (ad esempio) statunitense ed è stata pubblicata per la prima volta negli Stati Uniti, allora seguirà la legislazione U.S.A. sul diritto d'autore.
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