D.L. 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione: differenze tra le versioni

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{{diritto legge
|GazzettaUfficiale= --
|EntrataInVigore=12 settembre 2013
{{Cita legge italiana
|tipo = decreto legge
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formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base
delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.
: 4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei
limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di
stabilita' interno delle regioni.
 
Art. 2
(Diritto allo studio)
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nonche' le modalita' di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati
del Programma.
: 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro
11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito
di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalita'
coerenti.
Art. 8
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Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in
materia di contrattazione collettiva.";
:b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: "che intendano fornire" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo; concorrenza e trasparenza.";
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "nell'ultimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi due anni"; d) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis.
Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle
istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di
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a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore
delle predette norme regolamentari di adeguamento.
: 3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO II
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: d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
: e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
: 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione
della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione
delle attivita' formative di cui al comma 1, anche attraverso
convenzioni con le universita' statali e non statali, da individuare
nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.
: 3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le
docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e
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"Art. 29
: Reclutamento dei dirigenti scolastici
: 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per
tutti i posti vacanti, il cui numero e' comunicato dal Ministero
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svolgimento delle procedure concorsuali. la durata del corso e le
forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.".
: 2. Il decreto di cui all'articolo 29. comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente
comma 1, e' adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
: 3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento
e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite
alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di
spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.
: 4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti
296 e' abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti
scolastici gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618
dell'articolo 1 della citata legge.
: 5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a
459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a
far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per
il solo armo scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei
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all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti
dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.
: 6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento,
presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento,
conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla
conclusione, nella relativa regione della procedura concorsuale per
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predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a
tempo indeterminato.
: 7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata e'
procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata e'
individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla
relativa spesa si da' copertura a valere sulle facolta' assunzionali
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delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio.
: 8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento
reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento
giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione
delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore
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(Formazione specialistica dei medici)
: 1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
: a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
. b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «all'esito delle prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i
seguenti: «della commissione»;
. b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «all'esito delle
prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i
vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di
graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
: 2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole "ed e'
1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole "ed e'
determinato annualmente" sono sostituite dalle seguenti: "e, a
partire dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre
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(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)
: 1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
: a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, sono apportate le seguenti modifiche:
: a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti
dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
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componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di
componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni.»;
: b) alla lettera b) le parole "la nomina e la durata in carica" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti e le modalita' di nomina".
sostituite dalle seguenti: "i requisiti e le modalita' di nomina".
: 2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la
nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di
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: birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
: prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
: alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro."
Art. 26
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)
: 1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati
all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita'
direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli
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ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".
: 2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni
catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni
vigenti anteriormente al l ° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.
: 3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o
in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per
le scritture private autenticate a partire da tale data, per le
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registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di
trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le
domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
Art. 27
(Norme finanziarie)
: 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementata
di 3 milioni di curo per l'anno 2014, di 50 milioni di curo per
l'anno 2015 e di 15 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.
: 2, Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16,
e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16,
commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal
comma 1 deI presente articolo, pari a 13 milioni di curo per l'anno
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decorrere dall'anno 2019, si provvede:
:a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di curo per l'anno 2014, a 411,226 milioni di curo per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;
: b) quanto a 8,717 milioni di curo per l'anno 2014, a 34,868 milioni di curo per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere
di curo per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
:c)quanto a 1 milione di curo a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte
corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte
corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, programma "Iniziative per lo
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"Istruzione universitaria"; :f) quanto a 0,6 milioni di curo per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondete riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
: 3, Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,
Art. 28
(Entrata in vigore)
: 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.