D.L. 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione: differenze tra le versioni

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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104
 
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: 2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla
base di requisiti inerenti a:
:a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;
:b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
profitto conseguito nel percorso formativo;
:c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
:b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
: 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
:c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
: 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i
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(Diritto allo studio)
: 1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo
diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo
statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.
: 2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei
limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai
limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.
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(Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica)
: 1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre
Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro
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e per la valutazione dei candidati.
: 2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
:a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
: b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione;
: c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte.
: 3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto
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30 novembre 2013.
: 4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6
milioni per l'anno 2014.
Art. 4
(Tutela della salute nelle scuole)
: 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e'
1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e'
esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie.".
: 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le
chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le
sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli
istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per
l'impiego e i centri di formazione professionale.
: 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni
elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
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realizzazione di attivita' informative finalizzate alla prevenzione
del rischio di induzione al tabagismo.
: 5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti
al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti
ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione
alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con decreto
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(Potenziamento dell'offerta formativa)
: 1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo
negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo
adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico
2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti
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la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9
milioni a decorrere dall'anno 2015.
: 2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con
scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con
particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fermo restando
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tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri
diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.
: 3. Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.
: 4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno
2, la spesa di euro 3 milioni.
: 4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno
scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 e'
espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla
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Art. 6
(Riduzione del costo dei libri scolastici)
: 1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
: a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere";
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli
studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
: a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere";
: b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
: 1) all'articolo 15, comma 1, le parole: "nell'adozione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione";
: 2) all'articolo 15, comma i, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio
sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione";
: 2) all'articolo 15, comma i, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio
dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o
monografico.";
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del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti
tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.".
: 2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi
e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi
tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna
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risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri
per la concessione dei libri agli stessi.
: 3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti,
purche' conformi alle Indicazioni nazionali.
parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti,
purche' conformi alle Indicazioni nazionali.
Art. 7
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)
: 1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione
particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione
dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 e' avviato in via
sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra
l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per
gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria.
: 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle
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(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione)
: 1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998. n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
: "c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un
corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva
la verifica annuale di profitto;".
: 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento
del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica
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Art. 10
(Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)
: 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di
messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di
proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonche'
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la
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finanze di concerto con-il Ministro- dell'istruzione e della ricerca
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
: 2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono
esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni per
l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.
: 3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica,
scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e alle universita', fermo restando quanto gia'
previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto
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Art. 11
(Wireless nelle scuole)
: 1. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni
euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni
scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la
realizzazione e la fruizione della connettivita' wireless per
l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti
digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in
proporzione al numero di edifici scolastici.
Art. 12
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)
: 1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici,
istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici,
all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
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della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Art. 13
(Integrazione delle anagrafi degli studenti)
: 1. Al fine di realizzare la piena e immediata operativita' e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto
l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014
le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli
studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti.
: 2. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di
di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di
coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali.
: 3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14
(Istituti tecnici superiori)
: 1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione"
fino alla fine del periodo.
: 2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al
funzionamento degli istituti tecnici superiori.
Art. 15
(Personale scolastico)
: 1. Per garantire continuita' nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di
scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a
una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia
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in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
: 2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno agli alunni con disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,
disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "La predetta
percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e
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e al novanta per cento ed e' pari al cento per cento a decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016".
: 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad
e' autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad
assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,
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stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
: 7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e' gia'
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e' gia'
stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto a nuova
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agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle
disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del
Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.
Art. 16
(Formazione del personale scolastico)
:1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione
particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione
sono meno soddisfacenti ed e' maggiore il rischio socio-educativo, e
potenziare le capacita' organizzative del personale scolastico, per
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internazionali, per attivita' di formazione obbligatoria del
personale scolastico con particolare riferimento:
: a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa, risultano inferiori alla media nazionale;
: b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati:
: c) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
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Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le
modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti
oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.
Art. 17
(Dirigenti scolastici)
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comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di
euro 400.000 nel 2014.
Art. 18
(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione)
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da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e'
ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.
Art. 19
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nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
: 2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni
2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia
maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento,
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Art. 20
 
(Corsi di laurea ad accesso programmato)
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Art. 21
(Formazione specialistica dei medici)
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partire dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre
anni,".
Art. 22
(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)
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6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76
del 2010.
: 3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I nominativi
213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I nominativi
proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno
dalla formulazione della proposta".
: 4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un
nuovo comitato di selezione.
Art. 23
(Finanziamento degli enti di ricerca)
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motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono
essere destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla
programmazione degli enti.".
Art. 24
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(Personale degli enti di ricerca)
: 1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e
protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e
la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e' autorizzato ad
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delle facolta' assunzionali, senza il previo espletamento delle
procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001. n. 165.
Art. 25
(Disposizioni tributarie in materia di accisa)