Pagina:Delle cinque piaghe della Santa Chiesa (Rosmini).djvu/58: differenze tra le versioni

Cinnamologus (discussione | contributi)
mNessun oggetto della modifica
CandalBot (discussione | contributi)
m Bot: sostituisco link a wikipedia con template:W
Corpo della pagina (da includere):Corpo della pagina (da includere):
Riga 12: Riga 12:
Fra’ canoni apostolici se ne trova uno, ed è il {{Sc|xxix}}, che dice così: «Se un Vescovo, facendo uso de’ principi secolari, ha ottenuto la Chiesa pel loro favore, sia deposto, segregato, e simigliantemente sia fatto di tutti quelli che con lui comunicano.»
Fra’ canoni apostolici se ne trova uno, ed è il {{Sc|xxix}}, che dice così: «Se un Vescovo, facendo uso de’ principi secolari, ha ottenuto la Chiesa pel loro favore, sia deposto, segregato, e simigliantemente sia fatto di tutti quelli che con lui comunicano.»


Il papa [[:w:Papa Celestino I|Celestino I]], sul principio del secolo {{Sc|v}}, fece parimente un decreto, col quale manteneva la stessa libertà; ''Nullus invitis'', dice, ''detur Episcopus; Cleri, Plebis et Ordinis consensus et desiderium requiratur''.
Il papa {{W|Papa Celestino I|Celestino I}}, sul principio del secolo {{Sc|v}}, fece parimente un decreto, col quale manteneva la stessa libertà; ''Nullus invitis'', dice, ''detur Episcopus; Cleri, Plebis et Ordinis consensus et desiderium requiratur''.


Il grande [[:w:Papa Leone I|S. Leone]], che tenne la cattedra di S. Pietro nello stesso secolo, cioè dal 440 fino al 461, e che abbiamo citato più sopra, fu di continuo inteso a guarentire la forma libera e canonica delle elezioni de’ Vescovi: basti indicare il decreto ad Anastasio vescovo di Tessalonica, ove dice; ''Nulla ratio sinit, ut inter Episcopos habeantur, qui nec a Clericis sunt electi, nec a plebe expetiti, nec a Provincialibus cum Metropolitani judicio consecrati''.</ref>
Il grande {{W|Papa Leone I|S. Leone}}, che tenne la cattedra di S. Pietro nello stesso secolo, cioè dal 440 fino al 461, e che abbiamo citato più sopra, fu di continuo inteso a guarentire la forma libera e canonica delle elezioni de’ Vescovi: basti indicare il decreto ad Anastasio vescovo di Tessalonica, ove dice; ''Nulla ratio sinit, ut inter Episcopos habeantur, qui nec a Clericis sunt electi, nec a plebe expetiti, nec a Provincialibus cum Metropolitani judicio consecrati''.</ref>