D. Lgs 8 ottobre 2010, n. 191 - Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario: differenze tra le versioni

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tale nel registro di immatricolazione nazionale.
Art. 3
Requisiti essenziali
1. Il sistema ferroviario, i sottosistemi, i componenti di
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Art. 7
Estensione dell'ambito di applicazione delle STI
1. L'ambito di applicazione delle STI e' progressivamente esteso
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rilasciata a norma dell'articolo 20 del presente decreto.
Art. 8
Deroghe dall'applicazione delle STI
1. Una o piu' STI possono non essere applicate nei casi e nelle
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Componenti di interoperabilita'
 
 
Art. 9
 
Immissione sul mercato di componenti
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co
municate dalla Commissione europea.
5. Qualora risulti, anche su indicazione dell'Agenzia, di un
5. Qualora risulti, anche su indicazione dell'Agenzia, di un
gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un ente
appaltante o di un fabbricante, che determinate specifiche europee
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Art. 16
Conformita' alle STI e alle norme nazionali
1. Si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali
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sottosistemi siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti
essenziali ad essi applicati.
4. La verifica dell'interoperabilita', nel rispetto dei requisiti
4. La verifica dell'interoperabilita', nel rispetto dei requisiti
essenziali, di un sottosistema di natura strutturale, costitutivo del
sistema ferroviario, e' compiuta con riferimento alle STI, se
esistenti.
5. L'Agenzia predispone, per ogni sottosistema, un elenco delle
5. L'Agenzia predispone, per ogni sottosistema, un elenco delle
norme tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali e
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo notifica alla
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caso specifico necessiti l'applicazione di norme tecniche non riprese
nella STI pertinente.
6. L'elenco e' notificato ogni qualvolta e' modificato l'elenco
6. L'elenco e' notificato ogni qualvolta e' modificato l'elenco
delle norme tecniche, gia' notificate conformemente all'articolo 16,
paragrafo 3, della direttiva 96/48/CE e all'articolo 16, paragrafo 3,
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riferimento a tali norme tecniche, la procedura di verifica di cui
all'articolo 17.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende
disponibile, su richiesta della Commissione europea, il testo
integrale delle norme notificate. Possono non essere notificate norme
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norme e restrizioni deve essere fatto cenno nei registri
dell'infrastruttura di cui all'articolo 35.
8. L'Agenzia provvede a che le norme tecniche vincolanti siano
8. L'Agenzia provvede a che le norme tecniche vincolanti siano
pubblicate e messe a disposizione di tutti i gestori delle
infrastrutture, delle imprese ferroviarie, dei richiedenti le
autorizzazioni di messa in servizio in un linguaggio chiaro che possa
essere compreso dalle parti interessate.

Art. 17
Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica
1. Al fine di redigere Procedura per la redazione della dichiarazione « CE» di verifica, il
di verifica
1. Al fine di redigere la dichiarazione CE di verifica, il
richiedente invita l'organismo notificato di propria scelta, prima
che il sottosistema sia immesso in servizio, ad avviare la procedura
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l'ente appaltante o il fabbricante o il rispettivo mandatario
stabilito nella Comunita'.
2. La procedura di verifica CE di un sottosistema, effettuata
2. La procedura di verifica CE di un sottosistema, effettuata
dall'organismo notificato, inizia dalla fase di progettazione e
prosegue per tutto il periodo di costruzione fino alla fase di
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sulla scorta delle informazioni disponibili nella STI pertinente e
nei registri di cui agli articoli 34 e 35.
3. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
3. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di
verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello
stesso organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle
caratteristiche del sottosistema.
4. All'organismo notificato compete la preparazione della
4. All'organismo notificato compete la preparazione della
documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione CE di
verifica di cui all'allegato VI. La documentazione tecnica contiene
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utilizzazione, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza
continua o periodica, di regolazione e riparazione.
5. L'organismo notificato puo' rilasciare dichiarazioni intermedie
5. L'organismo notificato puo' rilasciare dichiarazioni intermedie
di verifica per coprire determinate fasi delle procedure di verifica
o determinate parti del sottosistema. In questo caso si applica la
procedura di cui all'allegato VI.
6. Se le STI pertinenti lo permettono, l'organismo notificato puo'
6. Se le STI pertinenti lo permettono, l'organismo notificato puo'
rilasciare certificati di conformita' per una serie di sottosistemi o
talune loro parti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel
sistema ferroviario transeuropeo nazionale, un sottosistema
strutturale in modo difforme dalla sua destinazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria che puo' variare fra 15.000 euro e
100.000 euro.

Art. 18
Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi
1. Se l'Agenzia, anche su segnalazione del gestore
Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte
dei sottosistemi
1. Se l'Agenzia, anche su segnalazione del gestore
dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, constata che un
sottosistema in esercizio munito della dichiarazione CE di verifica,
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con spese a carico dell'ente appaltante, informandone il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa senza
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa senza
ritardo la Commissione europea delle richieste di verifica
supplementare di cui al comma 1, esponendone i motivi e precisando se
la non completa conformita' alle disposizioni del presente derivi:
* a) dal mancato rispetto dei requisiti essenziali o di una STI o
da una scorretta applicazione di una STI;
* b) da una carenza di una STI. In questo caso si applica la
procedura di modifica della STI di cui all'articolo 6.

Art. 19
Messa in servizio di sottosistemi esistenti a seguito di rinnovo o ristrutturazione
di rinnovo o ristrutturazione
1. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema in
esercizio l'ente appaltante o il fabbricante depositano un fascicolo
con la descrizione del progetto presso l'Agenzia. L'Agenzia esamina
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interessato puo' risentirne. L'Agenzia decide entro quattro mesi
dalla presentazione del dossier completo da parte del richiedente.
2. Qualora sia necessaria una nuova autorizzazione, l'Agenzia
2. Qualora sia necessaria una nuova autorizzazione, l'Agenzia
decide in quale misura le STI debbano essere applicate al progetto e
lo comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che
notifica la decisione alla Commissione europea e agli altri Stati
membri, specificando:
* a) il motivo per cui la o le STI non sono applicate
completamente;
* b) le caratteristiche tecniche che si applicano in sostituzione
della STI;
* c) gli organismi incaricati di applicare, nel caso di queste
caratteristiche, la procedura di verifica di cui all'articolo 17.
 
Capo V
 
Veicoli
 
Art. 20
 
Art. 20
Autorizzazione di messa in servizio dei veicoli
1. Prima di essere usato su una rete, un veicolo e' oggetto di
un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'Agenzia, salvo
disposizione contraria del presente capo.
2. Un veicolo conforme alle STI e' autorizzato a norma degli
2. Un veicolo conforme alle STI e' autorizzato a norma degli
articoli 21 o 22.
3. Un veicolo non conforme alle STI e' autorizzato a norma degli
3. Un veicolo non conforme alle STI e' autorizzato a norma degli
articoli 23 o 24.
4. Un veicolo conforme a un tipo autorizzato e' autorizzato a norma
4. Un veicolo conforme a un tipo autorizzato e' autorizzato a norma
dell'articolo 25.
5. L'Agenzia riconosce ogni autorizzazione rilasciata in qualunque
5. L'Agenzia riconosce ogni autorizzazione rilasciata in qualunque
altro Stato membro, fermo restando il disposto degli articoli 22 e 24
concernenti le autorizzazioni complementari. Su indicazione
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conformi alle STI o dell'articolo 24 nel caso di veicoli non
conformi.
6. Tutte le domande di autorizzazione di messa in servizio sono
6. Tutte le domande di autorizzazione di messa in servizio sono
oggetto di una decisione dell'Agenzia, a norma degli articoli 21 e 22
o degli articoli 23 e 24. L'autorizzazione di messa in servizio di
cui al comma 1 puo' contemplare condizioni di utilizzazione ed altre
restrizioni.
7. Le decisioni negative dell'Agenzia rispetto alla messa in
7. Le decisioni negative dell'Agenzia rispetto alla messa in
servizio di un veicolo ferroviario sono debitamente motivate. Entro
un mese dalla ricezione della notifica della decisione negativa il
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regolazione dei servizi ferroviari che la decisione sia riesaminata
per motivi debitamente comprovati.
8. In assenza di una decisione ai sensi degli articoli 22, comma 7,
8. In assenza di una decisione ai sensi degli articoli 22, comma 7,
e 24, comma 5, da parte dell'Agenzia entro i termini prescritti, la
messa in servizio del veicolo ferroviario in questione si considera
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applicazione del presente comma sono valide unicamente sulla rete per
la quale l'Agenzia non abbia provveduto entro i termini prescritti.
9. Nel caso in cui l'Agenzia intenda revocare un'autorizzazione di
9. Nel caso in cui l'Agenzia intenda revocare un'autorizzazione di
messa in servizio da essa stessa rilasciata o un'autorizzazione in
possesso del richiedente a norma del comma 8, utilizza la procedura
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applicabile, la procedura di revisione delle autorizzazioni di
sicurezza di cui all'articolo 15, comma 4, del predetto decreto.
10. In caso di procedura di ricorso, l'Ufficio per la regolazione
10. In caso di procedura di ricorso, l'Ufficio per la regolazione
dei servizi ferroviari puo' richiedere all'ERA un parere ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 10, della direttiva.
11. Nel caso di veicoli che circolano dal territorio nazionale
11. Nel caso di veicoli che circolano dal territorio nazionale
verso un paese terzo o viceversa su una rete con scartamento diverso
da quello della rete ferroviaria principale della Comunita' e per i
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agli articoli 21 e 23 possono includere accordi internazionali nella
misura in cui essi sono compatibili con la normativa comunitaria.
12. Le autorizzazioni di messa in servizio rilasciate prima del 19
12. Le autorizzazioni di messa in servizio rilasciate prima del 19
luglio 2008, comprese quelle rilasciate in virtu' di accordi
internazionali, in particolare del regolamento internazionale
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valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate. Tale
disposizione prevale sugli articoli da 21 a 24.
13. L'Agenzia puo' concedere autorizzazioni di messa in servizio
13. L'Agenzia puo' concedere autorizzazioni di messa in servizio
per una serie di veicoli, comunicando al richiedente la procedura da
seguire.
14. Le autorizzazioni alla messa in servizio rilasciate ai sensi
14. Le autorizzazioni alla messa in servizio rilasciate ai sensi
del presente articolo non inficiano le altre condizioni imposte alle
imprese ferroviarie e ai gestori d'infrastruttura per operare tali
veicoli sulla pertinente rete, a norma degli articoli 13, 14 e 15 del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Art. 21
Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli conformi alle STI
1. Il presente articolo si applica ai veicoli conformi alle STI
Prima autorizzazione di messa in servizio
dei veicoli conformi alle STI
1. Il presente articolo si applica ai veicoli conformi alle STI
pertinenti in vigore alla data di messa in servizio, a condizione che
esse prevedano un numero sufficiente di requisiti essenziali e che le
STI applicabili al materiale rotabile siano entrate in vigore.
2. La prima autorizzazione e' rilasciata dall'Agenzia secondo i
2. La prima autorizzazione e' rilasciata dall'Agenzia secondo i
criteri seguenti:
* a) quando tutti i sottosistemi strutturali di un veicolo sono
stati autorizzati conformemente alle disposizioni del capo IV,
l'autorizzazione e' rilasciata senza ulteriori verifiche;
* b) nel caso di veicoli provvisti di tutte le necessarie
dichiarazioni CE di verifica di cui all'articolo 17, i criteri che
l'Agenzia puo' verificare per rilasciare l'autorizzazione di messa in
servizio possono riguardare solo:
* 1) la compatibilita' tecnica fra i sottosistemi pertinenti del
veicolo e la loro integrazione in condizioni di sicurezza,
conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;
* 2) la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete in
questione;
* 3) le norme nazionali applicabili ai punti in sospeso;
* 4) le norme nazionali applicabili ai casi specifici debitamente
identificati nelle STI pertinenti.

Art. 22
Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli
conformi alle STI
Autorizzazioni supplementari 1.per Lala messa in servizio dei veicoli totalmente conformi a STI che conformi alle STI
1. La messa in servizio dei veicoli totalmente conformi a STI che
contemplano tutti gli aspetti dei sottosistemi pertinenti, senza casi
specifici o punti in sospeso strettamente attinenti alla
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conformi alle STI negli altri Stati membri o alle condizioni
specificate nelle corrispondenti STI.
2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio
2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio
in un altro Stato membro ((ai sensi dell'articolo 22 della
direttiva)), l'Agenzia decide se sul territorio italiano siano
necessarie autorizzazioni supplementari. In tale caso si applicano i
commi da 3 a 7.
3. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un
3. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un
fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso
previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni:
* a) l'attestazione che il veicolo e' autorizzato ad essere messo
in servizio in un altro Stato membro ((conformemente all'articolo 22
della direttiva));
* b) una copia del fascicolo tecnico di cui all'allegato VI. Cio'
include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei
dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che
consentono la lettura e la valutazione, sempre che tali dati non
siano armonizzati dalle corrispondenti STI;
* c) i registri relativi alla manutenzione e, ove applicabile, alle
modifiche tecniche apportate al veicolo dopo l'autorizzazione;
* d) l'attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che
dimostri che il veicolo e' compatibile con le infrastrutture e con le
installazioni fisse, fra cui condizioni climatiche, sistema di
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scartamento dei binari e sagoma dell'infrastruttura, carico assiale
massimo ammissibile e altri vincoli di rete.
 
4. I criteri che l'Agenzia verifica possono riguardare solo:
4. I criteri che l'Agenzia verifica possono riguardare solo:
a) la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete in
* a) la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete in
questione incluse le norme nazionali applicabili ai punti in sospeso
necessarie per assicurare tale compatibilita';
* b) le norme nazionali applicabili ai casi specifici debitamente
identificati nelle STI pertinenti.
5. Per la verifica dei criteri di cui al comma 4, l'Agenzia puo'
5. Per la verifica dei criteri di cui al comma 4, l'Agenzia puo'
esigere che le siano trasmesse informazioni complementari, che siano
effettuate analisi del rischio a norma del regolamento (CE) n.
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relazione alle norme nazionali appartenenti ai gruppi B o C di tale
documento.
6. L'Agenzia definisce, previa consultazione del richiedente
6. L'Agenzia definisce, previa consultazione del richiedente
l'autorizzazione, la portata e il contenuto delle informazioni
complementari, delle analisi di rischio o dei collaudi richiesti. Il
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mesi dalla presentazione della sua domanda. Se del caso, l'Agenzia
adotta misure affinche' i collaudi possano essere effettuati.
7. L'Agenzia decide in merito alle domande di autorizzazione di
7. L'Agenzia decide in merito alle domande di autorizzazione di
messa in servizio presentate ai sensi del presente articolo senza
indugio e, al piu' tardi:
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c) se del caso, entro un mese dalla comunicazione dei risultati
dei collaudi richiesti dall'Agenzia stessa.

Art. 23
Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI
Prima autorizzazione di messa in servizio
dei veicoli non conformi alle STI
1. Il presente articolo si applica ai veicoli non conformi alle STI
applicabili in vigore alla data di messa in servizio, inclusi i
veicoli oggetto di deroga, o quando un numero significativo dei