L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: differenze tra le versioni

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cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle
disposizioni di cui alla presente legge)).
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria.
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Art. 14-quater.
(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)
(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni
ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile
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medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma,
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma,
della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte
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comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni
o delle province autonome interessate)). (26)
3-bis. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3-bis. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241.
3-ter. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
3-ter. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241.
3-quater. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
3-quater. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL
PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER
DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2,
lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
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-------------
AGGIORNAMENTO (26)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio
2012, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 3, lettera b),
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esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".

Art. 14-quinquies
(( (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). ))
(( (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). ))
((1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
((1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale
trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e
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37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge)).

Art. 15.

(Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
((2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al
((2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
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della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente))

Art. 16.

(Attivita' consultiva)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
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danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al
presente comma)).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute
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definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
((5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
((5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici)).
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
((6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice
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al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni)).

Art. 17.

(( (Valutazioni tecniche) ))
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia
previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
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siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Art. 18

(Autocertificazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
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1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157)).
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti
d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente,
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amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
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segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
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Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis,
all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del
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tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita'
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
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unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
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alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
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luglio 2010, n. 104.
-------------
 
AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma
1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
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denuncia o della domanda."
-------------
 
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
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comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale."

Art. 20

(Silenzio assenso)
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
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nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza,
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del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)).
-------------
AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto:
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto:
(con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del
* (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del
presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o
della domanda del privato.
* (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del
privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause
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cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari".
* (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non
provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del
procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della
domanda."

Art. 21

(Disposizioni sanzionatorie)
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di
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dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o
in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i
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mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
((2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
((2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di
pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20)).
 
((CAPO IV-BIS
 
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO))
 

Art. 21-bis
 
(( (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei
(( (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).))
((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per
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dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci)).

Art. 21-ter

(( (Esecutorieta'). ))
((1. Nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge, le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di
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all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste
dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto
somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato)).

Art. 21-quater

(( (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento).))
((1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o
dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro
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prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze)).

Art. 21-quinquies

(Revoca del provvedimento)
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo
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provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO
2010, N. 104.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al
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all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con
l'interesse pubblico.
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)).

Art. 21-sexies

(( (Recesso dai contratti).))
((1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica
amministrazione e' ammesso nei casi previsti dalla legge o dal
contratto)).

Art. 21-septies

(Nullita' del provvedimento).
1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli
elementi essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di
attribuzione, che e' stato adottato in violazione o elusione del
giudicato, nonche' negli altri casi espressamente previsti dalla
legge.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Art. 21-octies
(( (Annullabilita' del provvedimento).))
Art. 21-octies
(( (Annullabilita' del provvedimento).))
((1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
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provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato)).

Art. 21-nonies

(( (Annullamento d'ufficio).))
((1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies puo' essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
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annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro
un termine ragionevole)).
 
CAPO V
 
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
 

Art. 22.

(Definizioni e principi in materia di accesso).
 
1. Ai fini del presente capo si intende:
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di
* a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
* b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto
l'accesso;
* c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza;
* d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
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attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
* e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto
pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario.
((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)).
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
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in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
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Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere.

Art. 23.

(( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) ))
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il
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vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 24

(( (Esclusione dal diritto di accesso).))
((1. Il diritto di accesso e' escluso:
((1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della
* a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
* b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;
* c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le