L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: differenze tra le versioni

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Art. 7.

(( (Comunicazione di avvio del procedimento) ))
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste
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fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta'
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta'
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
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(( (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del
procedimento) ))
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
* ba) l'oggettoamministrazione del procedimento promossocompetente;
* cb) l'ufficio e la persona responsabileoggetto del procedimento promosso;
* c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
((c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti
* ((c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti
dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
* c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di
presentazione della relativa istanza;))
* d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al
comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e'
prevista.

Art. 9.

(( (Intervento nel procedimento) ))
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
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comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di intervenire nel procedimento.

Art. 10.

(( (Diritti dei partecipanti al procedimento) ))
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
* a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24;
* b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento.

Art. 10-bis
(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
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ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi
attribuibili all'amministrazione)).

Art. 11.

(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
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determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente
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contratti in quanto compatibili. ((Gli accordi di cui al presente
articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3)).
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento
4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento
dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l,
la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
Art. 12.
(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
Art. 12.
(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
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nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
 
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli
interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 13.
(( (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) ))
(( (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) ))
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta alla
emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti
2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme
che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal decreto-legge
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marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
 
CAPO IV
 
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
 
 

Art. 14

(Conferenza di servizi)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente ((puo' indire)) una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
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di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle
amministrazioni competenti)).
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
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15. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la
conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni
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convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la
conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli
strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Art. 14-bis.

(Conferenza di servizi preliminare)
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di
particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e
servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in
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conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
((1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del
((1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio
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significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento.))
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per
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per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli
atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare
di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale,
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interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo
14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
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fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni
dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
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previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.

Art. 14-ter.

(Lavori della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e
puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa
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o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i
beni e le attivita' culturali.))
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis
sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto,
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto,
i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza
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inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
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inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
((3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
((3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via
definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in
ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, 42.))
4.((Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis)) Nei casi in
4.((Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis)) Nei casi in
cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo
aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma
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sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16,
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preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e
della pubblica incolumita.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
((6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso
((6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso
scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione
procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il
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di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine
di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.))
((7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi
((7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela
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espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.))
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per
una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede
all'esame del provvedimento.
9. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, CONVERTITO,
9. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e'
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e'
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in
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termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.

Art. 14-quater.
(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)
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entro il quale il parere sara' reso ((, che comunque non puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)).
((2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
((2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
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alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute
dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie ((, i termini di cui al comma 1 possono essere
interrotti)) per una sola volta e il parere deve essere reso