D. Lgs. 29 novembre 2010, n. 224 - Società per azioni: differenze tra le versioni

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DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. 224
LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219
Disposizioni integrative in e materia correttive di del riconoscimento decreto dei legislativo figli naturali.4
agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE
(12G0242)
che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione
; Vigente al: 23-5-2013
delle societa' per azioni, nonche' alla salvaguardia e alle
modificazioni del loro capitale sociale. (10G0246)
; Vigente al: 2-6-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
; Promulga
la seguente legge:
Art. 1
; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Disposizioni in materia di filiazione
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
1. L'articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente:
:«Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione
e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e'
avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e'
adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di
persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti».
Visti gli articoli 1, 2 e 23, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
modificazioni:
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
* a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il
comunitaria 2007);
riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;
* b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite
dalle seguenti: «quattordici anni»;
* c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite
dalle seguenti: «quattordici anni»;
* d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non
puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il
genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso
dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che
fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se
non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il
giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se
viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna
informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia
compiuto i dodici anni, o anche di eta' inferiore, ove capace di
discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti
al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia
palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso
mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione
all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo
315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;
* e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto
riguardo all'interesse del figlio».
 
3. L'articolo 251 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). - Il figlio nato da
persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta
all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un
vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa
autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e
alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
: Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal
tribunale per i minorenni».
Vista la direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del
4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito
Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE
dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore
del Consiglio relativamente alla costituzione delle societa' per
da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro
capitale sociale;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante
5. L'articolo 276 del codice civile e' sostituito dal seguente:
attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva
«Art. 276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione
77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioni
di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei
nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale;
confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei
suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei
confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il
giudizio deve essere promosso.
: Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse».
Visto l'articolo 7, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 febbraio
6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e'
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
sostituita dalla seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti
n. 33;
e doveri del figlio».
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
7. L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente:
adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
«Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno
lo stesso stato giuridico».
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma
deputati e del Senato della Repubblica;
7 del presente articolo, e' inserito il seguente: «Art. 315-bis
(Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere
mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle
sue aspirazioni.
: Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere
rapporti significativi con i parenti.
: Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di
eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere
ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
: Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in
relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al proprio
reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa».
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopo
riunione del 26 novembre 2010;
l'articolo 448 e' aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per
decadenza dell'avente diritto dalla potesta' sui figli). - Il figlio,
anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono
tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al
genitore nei confronti del quale e' stata pronunciata la decadenza
dalla potesta' e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita'
di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
10. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
primo del codice civile.
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli
naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«figli».
Art. 2
; Emana
Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione
; il seguente decreto legislativo:
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di
filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilita' per
eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel
rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai
principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come
rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della
presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:
* a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei
riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con
riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di
«figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio»
quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
* b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice
civile, in particolare:
* 1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente:
«Dello stato di figlio»;
* 2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della
presunzione di paternita'»;
* 3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I
del capo I;
* 4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un
nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della
filiazione»;
* 5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un
nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di
disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello
stato di figlio»;
* 6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I
del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del
riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
* 7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I
del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della
dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'»;
* 8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla
legittimazione;
* c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della
prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del
matrimonio puo' essere giudizialmente accertata con ogni mezzo
idoneo;
* d) estensione della presunzione di paternita' del marito
rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e
ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita', con
riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1),
2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;
* e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli
nati fuori del matrimonio con la previsione che:
* 1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio
riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia
adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio,
demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilita'
di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;
* 2) il principio dell'inammissibilita' del riconoscimento di
cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi
in cui il riconoscimento medesimo e' in contrasto con lo stato di
figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
* f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice
civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del minore dal sedicesimo
al quattordicesimo anno di eta';
* g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del
riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilita'
dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di
decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri
legittimati;
* h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e
i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e
dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di
responsabilita' genitoriale quale aspetto dell'esercizio della
potesta' genitoriale;
* i) disciplina delle modalita' di esercizio del diritto
all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita' di discernimento,
precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di
procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del
tribunale o il giudice delegato;
* l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle
donazioni al principio di unicita' dello stato di figlio, prevedendo,
anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri
la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per
gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more
del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di
petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;
* m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33,
34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti
l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale
privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di
eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del
principio dell'unificazione dello stato di figlio;
* n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale
dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilita' delle capacita'
genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo
restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore
esercente la potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo
all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
* o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei
tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei
familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano
interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato
nell'ambito della propria famiglia, nonche' previsione di controlli
che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate
agli enti locali;
* p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far
valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti
minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono,
altresi', a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e
integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da
essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1
del presente articolo.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per
le pari opportunita' e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per
la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri
esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro
due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i
decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui
al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo
termine e' prorogato di sei mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto
legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare
decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e
con la procedura prevista dal comma 3.
Art. 31
Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del
Modifiche al codice civile
codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento
1. L'articolo 2343-ter e' modificato come segue:
* a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
: «Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma, non e'
altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo
comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o
crediti conferiti sia pari o inferiore:
; a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio
precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a
condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la
relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione
dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
: b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una
data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai
principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei
beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un
esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla societa'
e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il
controllo sul soggetto conferente o sulla societa' medesima, dotato
di adeguata e comprovata professionalita'.»;
* b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
: «Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per
la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».
12. L'articolo 382343-quater dellee' disposizioni per l'attuazionemodificato nel delmodo seguente: codice
: a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
: «Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni
1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: «Art. 38. - Sono di
dalla iscrizione della societa', se, nel periodo successivo a quello
competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati
di cui all'articolo 2343-ter,primo comma, sono intervenuti fatti
dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma,
eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli
del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta
strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in
sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della
cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o
societa' nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il
divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in
mercato dei valori o strumenti non e' piu' liquido. Gli
tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche
amministratori verificano altresi' nel medesimo termine se,
per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel
successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il
primo periodo, spetta al giudice ordinario.
bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo
: Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai
2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del
minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di
medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da
una diversa autorita' giudiziaria. Nei procedimenti in materia di
modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti
affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto
alla data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese,
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
nonche' i requisiti di professionalita' ed indipendenza dell'esperto
civile.
che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo
: Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale
comma, lettera b).»;
competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il
* b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente
: «Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i
esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il
fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti
provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si
di professionalita' e indipendenza dell'esperto che ha reso la
propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b),
si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova
valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343.».
3. L'articolo 2357-ter, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia
: «Finche' le azioni restano in proprieta' della societa', il
di alimenti e mantenimento della prole, puo' imporre al genitore
diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti
obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il
proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto e' sospeso,
pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti.
ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo
Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del
delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per
creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo
le deliberazioni dell'assemblea. Nelle societa' che fanno ricorso al
precedente, il giudice puo' disporre il sequestro dei beni
mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie e'
dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo
disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.».
comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare
ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro
all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi
diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e
seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti
definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
Art. 4
Disposizioni transitorie
4. L'articolo 2359-bis, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi
: «In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a
instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
norma dei commi primo e secondo puo' eccedere la quinta parte del
legge.
capitale della societa' controllante qualora questa sia una societa'
che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi
conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima societa'
controllante o dalle societa' da essa controllate.».
5. L'articolo 2440 e' sostituito dal seguente:
2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli
di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i
minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della
presente legge.
Art. 5
: « Art. 2440
Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in
natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342,
Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile
terzo e quinto comma, e 2343.
: L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di
crediti puo' essere sottoposto, su decisione degli amministratori,
alla disciplina di cui agli articolo 2343-ter e 2343-quater.
: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343-ter, primo comma,
rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla
quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi
dell'articolo 2441, sesto comma. Il conferimento e' eseguito entro
sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora
l'aumento sia deliberato da una societa' che fa ricorso al mercato
del capitale di rischio.
: Qualora trovi applicazione l'articolo 2343-ter, secondo comma, il
conferimento e' eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il
termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il
bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi
dalla data cui si riferisce la valutazione.
La verifica prevista dall'articolo 2343-quater, primo comma, e'
eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni
dall'esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento
del capitale. La dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater, terzo
comma, e' allegata all'attestazione prevista dall'articolo 2444.
; Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi
dell'articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto
comma uno o piu' soci che rappresentino, e che rappresentavano alla
data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del
capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo,
possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli
amministratori all'esito della verifica prevista dal quinto comma
procedano ai sensi dell'articolo 2343-quater, secondo comma.».
6. L'articolo 2440-bis e' abrogato.
1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di
cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato
articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e
conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di
ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
27. LAl sesto comma dell'articolo 352441 del regolamentole di cuiparole: al decreto«Il delparere Presidentedel
collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:
Tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare
«Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere
depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che
al sesso e puo' essere costituito da un solo nome o da piu' nomi,
precedono l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato; i soci
anche separati, non superiori a tre.
possono prenderne visione.» sono sostituite dalle seguenti: «Il
parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto
comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale
ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo
comma, devono restare depositati nella sede della societa' durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia
deliberato; i soci possono prenderne visione.».
8. All'articolo 2443 dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
2. Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola,
: «Se agli amministratori e' attribuita la facolta' di adottare le
negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello
deliberazioni di cui all'articolo 2441, quarto comma, qualora essi
stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo
decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni
il primo dei nomi».
in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui
all'articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute
nell'articolo 2343-ter, il conferimento non puo' avere efficacia,
salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del
termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese
della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni
previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all'articolo
2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o piu' soci che
rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di
aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale,
nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che
si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova
valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In
mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per
l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione
di cui all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo
2343-quater, terzo comma, lettera d).».
Art. 62
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'articolo 132, comma 3, le parole: «codice civile.» sono
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
sostituite dalle seguenti: «codice civile, ovvero rivenienti da piani
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis.».
pubblica.
2. L'articolo 172, comma 2, e' sostituito dal seguente:
: «2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se
l'acquisto e' operato sul mercato regolamentato secondo modalita'
diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque
idonee ad assicurare la parita' di trattamento tra gli azionisti.».
LaIl presente leggedecreto, munitamunito del sigillo dello Stato, sara' inseritainserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlaosservarlo e di farlafarlo
osservare come legge dello Stato.
DataDato a Roma, addi' 1029 dicembrenovembre 20122010
; NAPOLITANO
; Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
: Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
; NAPOLITANO Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
: MontiRomani, Presidente del Ministro Consiglio deidello Ministri sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: SeverinoAlfano