Direttiva 2002-47-CE - Garanzie finanziarie: differenze tra le versioni

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Creata nuova pagina: {{Qualità|avz=25%|data=19 maggio 2013|arg=Da definire}} 27.6.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 168/43 DIRETTIVA 2002/47/...
 
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Articolo 2
 
Definizioni
*a) «contratto di garanzia finanziaria»: un contratto di garanzia
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «contratto di garanzia finanziaria»: un contratto di garanzia
finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o un
contratto di garanzia finanziaria con costituzione di
garanzia reale, che siano o no coperti da un accordo
quadro o da condizioni generali;
*b) «contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del
titolo di proprietà»: un contratto, inclusi i contratti di
pronti contro termine, con il quale il datore della garanzia
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finanziaria al beneficiario di quest'ultima allo scopo di assicurare l'esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite o
di assisterle in altro modo;
*c) «contratto di garanzia finanziaria con costituzione di
garanzia reale»: un contratto in forza del quale il datore
della garanzia fornisce una garanzia finanziaria a titolo di
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d) «contante»: il denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto, o analoghi crediti alla restituzione di
denaro, quali i depositi sul mercato monetario;
*e) «strumenti finanziari»: azioni ed altri titoli assimilabili ad
azioni, obbligazioni ed altri strumenti di credito negoziabili
sul mercato dei capitali, nonché qualsiasi altro titolo