Codice di procedura penale/Libro X/Titolo II: differenze tra le versioni

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===Art. 655 Funzioni del pubblico ministero===
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:a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
:b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere (285) nel momento in cui la sentenza diviene definitiva (648).
:c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la
 
recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari (284) per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.