R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 - Testo unico sull'istruzione: differenze tra le versioni

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| Progetto = diritto
| Argomento = diritto
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le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche per i ricorsi contro gli atti del governatore di roma, intendendosi a tali effetti sostituito al regio provveditore agli studi il governatore e, quanto all'affissione, l'albo del governatorato a quello dell'ufficio scolastico.
 
art. 168. (art. 1 r. decreto 12 agosto 1927, n. 1740).
 
la prima commissione per i ricorsi dei maestri elementari è composta di sette membri nominati dal ministro per la pubblica istruzione come segue:
a) due professori scelti tra quelli universitari della facoltà di giurisprudenza e tra quelli degli istituti superiori di magistero.
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il presidente della commissione è scelto dal ministro tra i membri.
per la validità delle deliberazioni della commissione si richiede la presenza di almeno cinque componenti.
 
art. 169. (art. 2 e 3 r. decreto 12 agosto 1927, n. 1740).
 
il presidente ed i membri della commissione restano in ufficio per quattro anni e possono essere riconfermati.
qualora per dimissioni o per altre cause uno dei componenti venga a mancare nel corso del quadriennio, la persona nominata in sostituzione dura in carica per il rimanente periodo del quadriennio.
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agli effetti dell'articolo precedente è istituita una scuola per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi il cui ordinamento è stabilito per decreto reale.
i posti necessari al funzionamento della scuola di metodo per la preparazione dei maestri dei sordomuti presso il regio istituto dei sordomuti di milano continuano ad essere conferiti mediante incarico con la retribuzione prevista nella tabella allegato g.
 
art. 180. (art. 175 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
 
ferme restando nello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione le assegnazioni a favore degli istituti per i sordomuti, è assegnata annualmente, a cominciare dal 1 luglio 1924, la somma di due milioni di lire per gli scopi di cui appresso:
a) istituzione e mantenimento della regia scuola per insegnanti e assistenti dei ciechi;
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f) per qualsiasi altra provvidenza a favore dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi e sordomuti.
con decreto del ministro per le finanze su richiesta del ministro per la pubblica istruzione sarà provveduto alla iscrizione in bilancio della somma suddetta ed alla sua ripartizione.
 
art. 181. (art. 176 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
 
i consigli di amministrazione dei singoli regi istituti dei sordomuti hanno facoltà di provvedere, con personale incaricato, alla assistenza religiosa e sanitaria degli alunni, agli insegnamenti di educazione fisica e di arti e mestieri ed alle altre forme di educazione che, a giudizio del ministero, siano ritenute indispensabili per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente titolo.
della vigilanza sull'obbligo e delle sanzioni per l'inadempienza.
 
art. 182. (art. 177 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
 
il podestà ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, al regio ispettore scolastico della circoscrizione l'elenco dei fanciulli che per ragione di età hanno obbligo scolastico, con l'indicazione del centro scolastico che presumibilmente deve accoglierli e il nome dei genitori o di chi ne tiene luogo.
l'ispettore promuove l'iscrizione degli obbligati e, iniziatosi l'anno scolastico, riscontra questo elenco col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, accertando chi siano gli inadempienti.
l'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
 
art. 183. (art. 178 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
 
trascorso il mese dall'affissione di cui all'articolo precedente, il podestà ammonisce la persona responsabile a norma dell'art. 173, invitandola ad ottemperare alla legge.
ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, incorre nell'ammenda stabilita dal successivo articolo 185.
 
art. 184. (art. 179 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
 
durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediscono avvisi individuali raccomandati alle persone di cui all'art. 173.
se l'avviso non avrà efficacia ne avvertiranno entro dieci giorni il podestà che applicherà senz'altro indugio le disposizioni dell'articolo seguente.
 
art. 185. (art. 180 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
 
i responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza del podestà.
l'ammenda è di l. 2; ma, applicata inutilmente due volte, può essere elevata fino al massimo di lire 50. l'ammenda può essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico.
il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. in caso diverso a contravvenzione è denunziata al pretore, che procede nelle vie ordinarie.
 
art. 186. (art. 181 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
 
i datori di lavoro sono soggetti ad una ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente per ogni fanciullo inadempiente all'obbligo scolastico, che sia occupato nella loro azienda.
 
art. 187. (art. 182 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
 
per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda di suo pugno la domanda e apponga alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza, che certificherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e al foglio del permesso rilasciatogli.
alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza di esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890.
ai nati dopo il 1917, che non abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico secondo il disposto del presente testo unico, è inoltre vietata l'ammissione in qualità di salariati agli uffici di pubbliche amministrazioni, o di enti morali.
le assunzioni o concessioni fatte in contravvenzione al presente articolo devono essere revocate a semplice richiesta del regio provveditore.
 
art. 188. (art. 7 r. decreto 7 aprile 1927, 640).
 
le attribuzioni demandate dagli articoli precedenti all'ispettore scolastico, ai direttori ed ai maestri sono, rispettivamente, attribuite, per quanto riguarda l'osservanza dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli che debbono frequentare le scuole non classificate, al personale incaricato a norma dell'art. 77 dei servizi di organizzazione e direzione delle scuole stesse ed ai maestri che vi insegnano.
al personale medesimo incaricato dell'organizzazione e direzione delle scuole non classificate esistenti nelle nuove provincie, spettano tutti i poteri che le leggi della cessata monarchia austro-ungarica attribuivano, nelle provincie stesse, agli ispettori scolastici in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico e relative sanzioni.
capo ii. gli esami.
 
art. 189. (art. 13 r. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).
 
alle classi seconda, terza, quinta, ed alle classi intermedie del corso integrativo gli alunni sono promossi mediante scrutinio: sono invece promossi alle classi quarta e sesta e prosciolti dall'obbligo mediante esami che hanno luogo nelle forme ed alle condizioni fissate dal regolamento.
gli alunni, che nello scrutinio o negli esami non abbiano ottenuto la promozione, per aver dato insufficiente prova in non più di due materie, sono ammessi a sostenere su tali materie una nuova prova all'inizio del successivo anno scolastico, secondo le norme dettate dal regolamento.
 
art. 190. (art. 184 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
 
le pubbliche scuole elementari rilasciano i seguenti certificati:
certificato di promozione e di ammissione alle varie classi;
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certificato di compimento alla fine della quinta classe;
certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneità al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.
 
art. 191. (articolo unico, 1/a e 2/a comma, r. decreto 31 marzo 1927, n. 623).
 
gli alunni provenienti da scuola privata o paterna, per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento o di adempimento dell'obbligo scolastico, oltre che per l'ammissione alle classi intermedie dei due gradi al corso elementare ed a quelle del corso integrativo di avviamento professionale, sono ammessi ad una prova d'esame che può essere integrata all'inizio del successivo anno scolastico alle condizioni e con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 189.
per il conseguimento del certificato di compimento e di quello di adempimento dell'obbligo scolastico non è richiesto il possesso del certificato di studi rispettivamente inferiore.
 
art. 192.
 
coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte dal regolamento.
capo iii. pagella scolastica.
 
art. 193. (art. 1 r. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).
 
i fanciulli che intendono frequentare le pubbliche scuole elementari o presentarsi agli esami come privatisti debbono fornirsi della pagella scolastica.
la pagella scolastica è annuale e serve ad attestare la frequenza, il profitto durante l'anno scolastico e il risultato degli esami.
 
art. 194. (art. 2 r. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615).
 
nessun fanciullo proveniente da scuola pubblica può essere inscritto ad una classe superiore alla prima se non esibisca, insieme con la pagella per il nuovo anno scolastico, anche quella relativa all'anno precedente.