D. Lgs 8 ottobre 2010, n. 191 - Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario: differenze tra le versioni

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alle Comunita' europee - Legge comunitaria per il 2009 ed, in
particolare, l'Allegato B;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento
delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;
Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162, di
Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162, di
recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono
un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;
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degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo
economico e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
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Art. 1
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febbraio 2005, n. 11.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
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sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e
garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario;
* n) organismi notificati: gli organismi incaricati di valutare la
conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di
interoperabilita' o di istruire la procedura di verifica CE dei
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Art. 4
Oggetto delle STI
1. Per ogni sottosistema e' applicata la relativa STI ovvero le
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documenti facilmente accessibili e di dominio pubblico.
Art. 5
Adozione, revisione e pubblicazione di STI
1. Le STI di cui all'articolo 4 sono quelle elaborate o modificate
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delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'Agenzia.
Art. 6
Carenze delle STI
1. Ministero delle infrastrutture dei trasporti puo' chiedere che
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qualora successivamente all'adozione risulta che la STI non soddisfa
completamente i requisiti essenziali.

Art. 7

Estensione dell'ambito di applicazione delle STI
1. L'ambito di applicazione delle STI e' progressivamente esteso
1. L'ambito di applicazione delle STI e' progressivamente esteso
alle linee ed ai veicoli non ancora contemplati, a seguito di
adozione di nuove STI o di revisione di STI gia' adottate.
2. Nelle more dell'effettiva estensione dell'ambito di applicazione
2. Nelle more dell'effettiva estensione dell'ambito di applicazione
delle STI a tutta la rete ferroviaria, si applicano le norme
nazionali di sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, o, qualora applicabile, all'articolo 16,
comma 5, del presente decreto, per quanto concerne:
* a) la procedura di messa in servizio:
** 1) di veicoli e sottosistemi controllo-comando e segnalamento a
bordo, di cui e' previsto un utilizzo almeno parziale nella parte
della rete che non rientra ancora nell'ambito di applicazione delle
STI, per tale parte della rete;
** 2) di sottosistemi infrastruttura, energia e controllo-comando
e segnalamento sui binari nelle parti della rete che non rientrano
ancora nell'ambito di applicazione delle STI;
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del sistema. La suddetta autorizzazione deve inoltre essere
rilasciata a norma dell'articolo 20 del presente decreto.

Art. 8

Deroghe dall'applicazione delle STI
1. Una o piu' STI possono non essere applicate nei casi e nelle
1. Una o piu' STI possono non essere applicate nei casi e nelle
condizioni seguenti:
* a) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema, di
rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente o per ogni
elemento di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che si trovi in una fase
avanzata di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di
esecuzione al momento della pubblicazione delle STI;
* b) per un progetto di rinnovo o la ristrutturazione di un
sottosistema esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse
dei binari o la tensione elettrica previsti da queste STI sono
incompatibili con quelli del sottosistema esistente;
* c) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema o
per un progetto concernente il rinnovo o la ristrutturazione di un
sottosistema esistente realizzato sul territorio dello Stato quando
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presenza del mare o e' separata dalla rete ferroviaria del resto
della Comunita' a causa di condizioni geografiche particolari;
* d) per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la
ristrutturazione di un sottosistema esistente, quando l'applicazione
delle STI compromette la redditivita' economica del progetto e la
coerenza ovvero la redditivita' economica o la coerenza del sistema
ferroviario nazionale;
* e) quando, in seguito ad un incidente o ad una catastrofe
naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non
consentono dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione
parziale o totale delle STI corrispondenti;
* f) per veicoli in provenienza o a destinazione di un Paese terzo
nel quale lo scartamento dei binari e' diverso da quello della
principale rete ferroviaria nella Comunita'.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad esclusione
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad esclusione
dei casi di cui al comma 1, lettera f), anche su proposta di un
gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria o di un ente
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tecniche che si ritiene di applicare. Tale fascicolo dovra' essere
redatto nella forma e con i contenuti indicati nell'allegato IX.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Ministero delle
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti notifica alla Commissione europea
l'elenco dei progetti che hanno luogo nel territorio nazionale e che
si trovano in fase avanzata di sviluppo, entro un anno dall'entrata
in vigore di ogni STI.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) ed e), il Ministero
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) ed e), il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti da' attuazione all'eventuale
raccomandazione sulle specifiche da applicare formulata dalla
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Ministero puo' applicare le disposizioni alternative previste nel
fascicolo di cui al comma 2.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo
5, della direttiva, nelle more della decisione della Commissione
europea nel caso di cui al comma 1, lettera f), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' applicare le disposizioni
alternative previste nel fascicolo di cui al comma 2.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica a
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica a
tutte le parti interessate le deroghe autorizzate dalla Commissione
europea e le eventuali raccomandazioni della Commissione stessa sulle
specifiche che devono essere applicate.
 
Capo III
 
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Art. 9
 
Immissione sul mercato di componenti
di interoperabilita'
Immissione sul mercato di componenti
di interoperabilita'
1. I componenti di interoperabilita' possono essere immessi sul
1. I componenti di interoperabilita' possono essere immessi sul
mercato soltanto se consentono di realizzare l'interoperabilita' del
sistema ferroviario soddisfacendo i requisiti essenziali e se sono
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disposizioni non si applicano se tali componenti vengono immessi sul
mercato per altre applicazioni.
2. I componenti di interoperabilita' preliminarmente al loro
2. I componenti di interoperabilita' preliminarmente al loro
impiego non sono soggetti a verifiche ulteriori rispetto a quelle
compiute in un altro Stato membro della Comunita' europea nell'ambito
della procedura relativa alla dichiarazione CE di conformita' o di
idoneita' all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato IV.

Art. 10

Conformita' o idoneita' all'impiego
1. I componenti di interoperabilita' sono considerati conformi ai
1. I componenti di interoperabilita' sono considerati conformi ai
pertinenti requisiti essenziali se muniti della dichiarazione CE di
conformita' o di idoneita' all'impiego, i cui elementi sono indicati
nell'allegato IV.
2. Ogni componente di interoperabilita' e' sottoposto alla
2. Ogni componente di interoperabilita' e' sottoposto alla
procedura di valutazione di conformita' e di idoneita' all'impiego
indicata nella pertinente STI ed e' munito del relativo certificato.
3. Un componente d'interoperabilita' soddisfa i requisiti
3. Un componente d'interoperabilita' soddisfa i requisiti
essenziali se e' conforme alle condizioni stabilite dalla relativa
STI o alle specifiche europee elaborate per soddisfare tali
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momento dell'entrata in vigore della corrispondente STI possono
essere installati negli stessi senza dover essere sottoposti alla
pro
procedura di cui al comma 2.
5. Le STI possono prevedere un periodo di transizione per i
prodotti ferroviari che esse identificano come componenti di
interoperabilita' gia' immessi sul mercato al momento della loro
entrata in vigore. Tali componenti devono soddisfare i requisiti di
cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 11

Non conformita' delle specifiche europee
ai requisiti essenziali
1. Qualora risulti che determinate specifiche europee non
soddisfano i requisiti essenziali, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti consulta il Comitato di cui all'articolo 29 della
direttiva.

Art. 12

Procedura relativa alla dichiarazione «CE»
di conformita' o di idoneita' all'impiego
1. La dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di
1. La dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di
un componente di interoperabilita' e' redatta, prima dell'immissione
sul mercato, dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella
Comunita', applicando le disposizioni previste dalle STI.
2. Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione di
2. Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione di
conformita' o di idoneita' all'impiego di un componente di
interoperabilita' e' effettuata da un organismo notificato a
richiesta del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella
Comunita'.
3. Qualora i componenti di interoperabilita' siano oggetto di altre
3. Qualora i componenti di interoperabilita' siano oggetto di altre
direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione CE
di conformita' o di idoneita' all'impiego, di cui al presente
decreto, deve indicare che i componenti di interoperabilita'
rispondono anche ai requisiti di queste altre direttive.
4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora non assolti dal
4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora non assolti dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', sono a
carico di chiunque immetta sul mercato i componenti di
interoperabilita' o assembla i medesimi componenti o parti degli
stessi di diversa origine, o fabbrica i componenti per uso proprio.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, quando si accerta
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, quando si accerta
che la dichiarazione CE di conformita' e' stata indebitamente
rilasciata, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
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componente di interoperabilita' di cui si tratta o assicurarne il
ritiro dal mercato, secondo le procedure di cui all'articolo 13.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul
mercato componenti di interoperabilita' privi di requisiti essenziali
o con irregolare dichiarazione CE di conformita' o di idoneita'
all'impiego o privi della stessa e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installa ed
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installa ed
utilizza componenti di interoperabilita' in modo difforme dalla loro
destinazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 euro a 100.000 euro.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non ostano all'immissione
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non ostano all'immissione
sul mercato di tali componenti per altre applicazioni.

Art. 13

Non conformita' dei componenti di interoperabilita'
ai requisiti essenziali
1. Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria o un
1. Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria o un
ente appaltante, constata che un componente di interoperabilita',
munito della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita'
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vietarne l'impiego, ed informa immediatamente il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia.
2. Qualora l'Agenzia, anche su indicazione di un gestore
2. Qualora l'Agenzia, anche su indicazione di un gestore
dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria o di un ente
appaltante, ritenga che un componente di interoperabilita', munito
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carenza delle specifiche europee. In quest'ultimo caso la
comunicazione e' inviata anche al Ministero dello sviluppo economico.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa
immediatamente la Commissione europea delle misure adottate e delle
motivazioni di cui al comma 2.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, nei
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, nei
casi di cui al comma 2, provvedimenti conformi alle conclusioni
co
comunicate dalla Commissione europea.
municate dalla Commissione europea.
5. Qualora risulti, anche su indicazione dell'Agenzia, di un
gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un ente
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Commissione europea l'attivazione della procedura di cui all'articolo
11.
6. Nei casi di irregolarita' di cui all'articolo 12, comma 6, e
6. Nei casi di irregolarita' di cui all'articolo 12, comma 6, e
comunque in tutti i casi in cui risulti che il componente di
interoperabilita' non e' conforme ai requisiti essenziali o non e'
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conformita' persista si procede in conformita' a quanto riportato ai
commi 2, 3 e 4.
7. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 4 sono motivati e
7. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 4 sono motivati e
comunicati al fabbricante o ai suoi mandatari stabiliti nella
Comunita' e all'utilizzatore, che sono tenuti a sostenere tutte le