D. Lgs 8 ottobre 2010, n. 191 - Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario: differenze tra le versioni

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o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del
sottosistema;
* s) sostituzione nell'ambito di una manutenzione: sostituzione di
componenti con pezzi aventi funzione e prestazioni identiche
nell'ambito di una manutenzione preventiva o correttiva;
* t) sistema ferroviario esistente: l'insieme costituito dalle
infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti
fissi della rete ferroviaria esistente e i veicoli di ogni categoria
e origine che percorrono dette infrastrutture;
* u) messa in servizio: insieme delle operazioni mediante le quali
un sottosistema o un veicolo e' messo nello stato di funzionamento di
progetto;
* v) ente appaltante: qualsiasi ente, pubblico o privato, che
ordina la progettazione e la costruzione ovvero la progettazione o la
costruzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema.
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dell'infrastruttura o un detentore, oppure il concessionario
incaricato della messa in servizio di un progetto;
* z) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa
incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di
una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di
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di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli
definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;
* aa) gestore dell'infrastruttura nazionale: il soggetto indicato
agli articoli 3, comma 1, lettera h), e 11 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188;
* bb) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una
licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e
qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consiste
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obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che
forniscono la sola trazione;
* cc) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
quale organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di autorita'
preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al
capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162;
* dd) ERA: Agenzia ferroviaria europea per la sicurezza e
l'interoperabilita' ferroviaria;
* ee) detentore: il soggetto o l'entita' che utilizza il veicolo
come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di
immatricolazione nazionale di cui all'articolo 33: puo' esserne il
proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;
* ff) progetto in fase avanzata di sviluppo: qualsiasi progetto la
cui progettazione e costruzione, ovvero progettazione o costruzione,
e' giunta a una fase tale che una modifica delle specifiche tecniche
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ragioni giuridiche, contrattuali, economiche, finanziarie, sociali o
ambientali, che devono essere debitamente giustificate;
* gg) tipo: il tipo di veicolo che definisce le caratteristiche
essenziali di progettazione del veicolo cui si riferisce l'attestato
unico di esame del tipo descritto nel modulo B della decisione
93/465/CEE;
* hh) serie: una serie di veicoli identici di uno stesso tipo di
progetto;
* ii) soggetto responsabile della manutenzione: soggetto
responsabile della manutenzione di un veicolo registrato in quanto
tale nel registro di immatricolazione nazionale.

Art. 3

Requisiti essenziali
1. Il sistema ferroviario, i sottosistemi, i componenti di
interoperabilita', comprese le interfacce, devono soddisfare i
requisiti essenziali che li riguardano.
2. Le specifiche tecniche supplementari di cui all'articolo 34
della direttiva 2004/17/CE, necessarie per completare le specifiche
europee o le altre norme applicate nella Comunita', non devono essere
in contrasto con i requisiti essenziali.
 
Capo II
 
Specifiche tecniche di interoperabilita'
 

Art. 4

Oggetto delle STI
1. Per ogni sottosistema e' applicata la relativa STI ovvero le
relative STI se un sottosistema e' oggetto di piu' STI e una STI puo'
abbracciare vari sottosistemi.
2. I sottosistemi devono essere conformi alle STI vigenti al
momento della loro messa in servizio, del loro rinnovamento o della
loro ristrutturazione, conformemente al presente decreto; tale
conformita' deve essere costantemente garantita durante l'esercizio
di ciascun sottosistema.
3. Le STI preservano in modo adeguato la compatibilita' del sistema
ferroviario esistente. A tale fine possono essere previsti per
ciascuna STI casi specifici sia per quanto riguarda la rete sia per
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sagoma, allo scartamento o all'interasse fra i binari e ai veicoli in
provenienza o a destinazione dei Paesi terzi.
4. Se determinati aspetti tecnici corrispondenti ad alcuni
requisiti essenziali non possono essere espressamente trattati in una
STI, essi sono chiaramente individuati come «punti in sospeso» in un
allegato della STI. Per tali aspetti si applica l'articolo 16, comma
5.
5. Le STI possono fare un esplicito e chiaro riferimento a norme o
specifiche europee o internazionali o a documenti tecnici pubblicati
dall'ERA qualora cio' sia strettamente necessario per conseguire
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normativi chiaramente identificati; in questo caso deve trattarsi di
documenti facilmente accessibili e di dominio pubblico.

Art. 5

Adozione, revisione e pubblicazione di STI
1. Le STI di cui all'articolo 4 sono quelle elaborate o modificate
dall'ERA su mandato della Commissione europea, con le procedure di
cui all'articolo 6 della direttiva. Nella fase di elaborazione delle
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relazione alle rispettive competenze, rappresentanti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia.
2. Nel caso in cui, per motivi di sicurezza o interoperabilita'
debitamente giustificati, sia necessaria una nuova autorizzazione a
seguito di rinnovamento o di ristrutturazione di sottosistemi gia'
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corrispondenti, ove non fissati nelle STI sono definiti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'Agenzia.

Art. 6

Carenze delle STI
1. Ministero delle infrastrutture dei trasporti puo' chiedere che
sia interpellato il Comitato di cui all'articolo 29 della direttiva
qualora successivamente all'adozione risulta che la STI non soddisfa