D. Lgs 8 ottobre 2010, n. 191 - Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario: differenze tra le versioni

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Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario. (10G0213)
 
'''Vigente al: 4-5-2013 '''
Capo I
 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del
Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario comunitario;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria per il 2008 ed, in
particolare, l'Allegato B;
Vista la direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre
2009, che modifica l'Allegato VII della direttiva 2008/57/CE;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria per il 2009 ed, in
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recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono
un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;
Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 163, di
recepimento delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, cosi' come
modificate dalla direttiva 2004/50/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24
aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di
determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo Vista14 ladella legge 2423 novembreagosto 19811988, n. 689400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
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economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a
realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario nazionale con
il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, stabilite dalla
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2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008.
2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la
costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il
rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto
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salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio ed
alla manutenzione.
3. L'ambito di applicazione del presente decreto e' esteso a tutto
il sistema ferroviario nazionale, ad eccezione:
* a) delle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero
su rotaia;
* b) delle reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale,
dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi
passeggeri locali, urbani o suburbani nonche' le imprese ferroviarie
che operano esclusivamente su tali reti;
* c) delle infrastrutture ferroviarie private nonche' i veicoli
utilizzati solo su tali infrastrutture, destinati ad essere
utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di
trasporto merci;
* d) delle infrastrutture ed i veicoli destinati ad un uso
strettamente locale, storico o turistico e fatte salve le deroghe
all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilita'
elencate nell'articolo 8.
4. L'ambito di applicazione delle STI e' progressivamente esteso,
tenendo conto dell'articolo 7, a tutto il sistema ferroviario inclusi
i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali
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finale e fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche
tecniche di interoperabilita' elencate nell'articolo 8.
5. Il presente decreto riguarda le disposizioni relative, per ogni
sottosistema, ai parametri, ai componenti di interoperabilita', alle
interfacce e alle procedure nonche' alle condizioni di coerenza
globale del sistema ferroviario necessarie per realizzarne
l'interoperabilita'.
6. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo
degli allegati, apportate a livello comunitario, e' data attuazione
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natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.

Art. 2

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
* a) direttiva: la direttiva 2008/57/CE del Parlamento e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario comunitario, cosi' come modificata dalla
direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009;
* b) sistema ferroviario transeuropeo: i sistemi ferroviari
convenzionale e ad alta velocita' transeuropei di cui,
rispettivamente, all'allegato I, punti 1 e 2;
* c) sistema ferroviario nazionale: la parte del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocita' costituita
dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8,
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infrastrutture. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad
alta velocita' coincide con il sistema ferroviario ad alta capacita';
* d) interoperabilita': la capacita' del sistema ferroviario di
consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' di
treni, garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee.
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regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte
per ottemperare ai requisiti essenziali;
* e) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie
ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si
compone di uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali o di
parti di tali sottosistemi;
* f) rete: linee, stazioni e terminal e tutti i tipi di
attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro
e continuo del sistema ferroviario;
* g) sottosistemi: il risultato della divisione del sistema
ferroviario come indicato nell'allegato II. Tali sottosistemi, i cui
requisiti essenziali sono definiti all'allegato III, sono di natura
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e gestione del traffico, la manutenzione, le applicazioni telematiche
per i passeggeri e le merci;
* h) componenti di interoperabilita': qualsiasi componente
elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di
materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un
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componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il
software;
* i) requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni descritte
nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema
ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilita',
comprese le interfacce;
* l) specifica europea: una specifica tecnica comune,
un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce
una norma europea, come definite nell'allegato XXI della direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;
* m) STI: specifiche tecniche di interoperabilita' adottate a norma
della direttiva, di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di
sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e
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interoperabilita' o di istruire la procedura di verifica CE dei
sottosistemi;
* o) parametri fondamentali: ogni condizione regolamentare, tecnica
od operativa, critica per l'interoperabilita', e specificata nelle
STI pertinenti;
* p) caso specifico: ogni parte del sistema ferroviario che
necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o
definitive, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di
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locale, regionale o storico e i veicoli in provenienza o a
destinazione di Paesi terzi;
* q) ristrutturazione: lavori importanti di modifica di un
sottosistema o di una sua parte che migliora l'insieme delle
prestazioni del sottosistema;
* r) rinnovo: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema
o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del
sottosistema;