D. Lgs 8 ottobre 2010, n. 191 - Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario: differenze tra le versioni
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Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario. (10G0213)
Capo I
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del▼
Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario comunitario;
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria per il 2008 ed, in
particolare, l'Allegato B;
2009, che modifica l'Allegato VII della direttiva 2008/57/CE;
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria per il 2009 ed, in
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recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono
un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;
Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
recepimento delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, cosi' come
modificate dalla direttiva 2004/50/CE;
aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di
determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
Visto l'articolo
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,▼
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
deputati e del Senato della Repubblica;
adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
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economico e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario nazionale con
il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, stabilite dalla
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2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008.
costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il
rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto
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salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio ed
alla manutenzione.
il sistema ferroviario nazionale, ad eccezione:
* a) delle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero
su rotaia;
* b) delle reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale,
dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi
passeggeri locali, urbani o suburbani nonche' le imprese ferroviarie
che operano esclusivamente su tali reti;
* c) delle infrastrutture ferroviarie private nonche' i veicoli
utilizzati solo su tali infrastrutture, destinati ad essere
utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di
trasporto merci;
* d) delle infrastrutture ed i veicoli destinati ad un uso
strettamente locale, storico o turistico e fatte salve le deroghe
all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilita'
elencate nell'articolo 8.
tenendo conto dell'articolo 7, a tutto il sistema ferroviario inclusi
i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali
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finale e fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche
tecniche di interoperabilita' elencate nell'articolo 8.
sottosistema, ai parametri, ai componenti di interoperabilita', alle
interfacce e alle procedure nonche' alle condizioni di coerenza
globale del sistema ferroviario necessarie per realizzarne
l'interoperabilita'.
decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo
degli allegati, apportate a livello comunitario, e' data attuazione
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natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
Art. 2 Definizioni * a) direttiva: la direttiva 2008/57/CE del Parlamento e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario comunitario, cosi' come modificata dalla
direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009;
* b) sistema ferroviario transeuropeo: i sistemi ferroviari
convenzionale e ad alta velocita' transeuropei di cui,
rispettivamente, all'allegato I, punti 1 e 2;
* c) sistema ferroviario nazionale: la parte del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocita' costituita
dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8,
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infrastrutture. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad
alta velocita' coincide con il sistema ferroviario ad alta capacita';
* d) interoperabilita': la capacita' del sistema ferroviario di
consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' di
treni, garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee.
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regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte
per ottemperare ai requisiti essenziali;
* e) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie
ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si
compone di uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali o di
parti di tali sottosistemi;
* f) rete: linee, stazioni e terminal e tutti i tipi di
attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro
e continuo del sistema ferroviario;
* g) sottosistemi: il risultato della divisione del sistema
ferroviario come indicato nell'allegato II. Tali sottosistemi, i cui
requisiti essenziali sono definiti all'allegato III, sono di natura
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e gestione del traffico, la manutenzione, le applicazioni telematiche
per i passeggeri e le merci;
* h) componenti di interoperabilita': qualsiasi componente
elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di
materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un
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componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il
software;
* i) requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni descritte
nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema
ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilita',
comprese le interfacce;
* l) specifica europea: una specifica tecnica comune,
un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce
una norma europea, come definite nell'allegato XXI della direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;
* m) STI: specifiche tecniche di interoperabilita' adottate a norma
della direttiva, di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di
sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e
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interoperabilita' o di istruire la procedura di verifica CE dei
sottosistemi;
* o) parametri fondamentali: ogni condizione regolamentare, tecnica
od operativa, critica per l'interoperabilita', e specificata nelle
STI pertinenti;
* p) caso specifico: ogni parte del sistema ferroviario che
necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o
definitive, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di
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locale, regionale o storico e i veicoli in provenienza o a
destinazione di Paesi terzi;
* q) ristrutturazione: lavori importanti di modifica di un
sottosistema o di una sua parte che migliora l'insieme delle
prestazioni del sottosistema;
* r) rinnovo: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema
o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del
sottosistema;
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