L. 27 marzo 1992, n. 257 - Cessazione dell'impiego dell'amianto: differenze tra le versioni

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ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita'.
 
ART. 7.
ART. 7.
 
Conferenza nazionale
 
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della
commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza
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associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge,
delle universita' e dei centri ed istituti di ricerca.
 
CAPO III
 
TUTELA DELL'AMBIENTE
E DELLA SALUTE
 
ART. 8.
ART. 8.
 
Classificazione, imballaggio, etichettatura
 
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e
dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
 
ART. 9.
ART. 9.
Controllo sulle dispersioni causate dai
 
processi di lavorazione e sulle operazioni
Controllo sulle dispersioni causate dai
di smaltimento e bonifica
processi di lavorazione e sulle operazioni
di smaltimento e bonifica
 
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente,
nei processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di
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nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si
svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione che indichi:
*a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di
amianto che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di bonifica;
*b) le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro
attivita' e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati
sottoposti;
*c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
*d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della
salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
 
2. Le unita' sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di
concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono
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trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano ed al Ministero della sanita'.
 
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al
comma 1 deve riferirisi anche alle attivita' dell'impresa svolte
nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascin anno.
 
ART. 10.
ART. 10.
Piani regionali e delle province autonome
 
Piani regionali e delle province autonome
 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del
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smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto.
 
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
*a) il censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione
dell'amianto;
*b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato
amianto nelle rispettive attivita' produttive, nonche' delle imprese
che operano nelle attivita' di smaltimento o di bonifica;
*c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attivita'
estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
*d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per
l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto;
*e) il controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di
sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione
delle unita' sanitarie locali competenti per territorio;
*f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti
dalla presenza di amianto;
*g) il controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto;
*h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale
e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle
attivita' di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica
delle areee interessate, che e' condizionato alla frequenza di tali
corsi;
*i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie
locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo
svolgimento delle attivita' di controllo previste dalla presente
legge;
 
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o
prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con
priorita' per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o
di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
 
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di
organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni e integrazioni.
 
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano
non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo e' adottato
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entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1.
 
ART. 11.
ART. 11.
Risanamento della miniera di Balangero
 
Risanamento della miniera di Balangero
 
1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo
di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e
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esistente e del territorio interessato, con priorita' di utilizzo dei
lavoratori della medesima miniera nelle attivita' di bonifica.
 
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1
e' autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire
30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15
miliardi per il 1993.
 
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15
miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si
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riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
 
ART. 12.
ART. 12.
Rimozione dell'amianto
 
e tutela dell'ambiente
Rimozione dell'amianto
e tutela dell'ambiente
 
1. Le unita' sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento
degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l),
avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli
uffici tecnici degli enti locali.
 
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
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rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire
nei diversi processi lavorativi di rimozione.
 
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei
casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano
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floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di
rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili.
 
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione
dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono
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alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo
10, coma 2, lettera h), della presente legge.
 
5. Presso le unita' sanitarie locali e' istituito un registro nel
quale e' indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in
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province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini
del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
 
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali,
tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
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PER I LAVORATORI
 
Art. 13
Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento
anticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero
estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e
riconversione produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di
integrazione salariale secondo la normativa vigente anche se il
requisito occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di
decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di
cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a pro-
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la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di
sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.
 
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
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di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unita', il
numero massimo di pensionamenti anticipati.
 
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza,
rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi
delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di
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l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2.
 
5. La facolta' di pensionamento anticipato puo' essere esercitata
da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze
accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare
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all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa
effettua la trasmissione.
 
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero
di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai
periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche e' moltiplicato per il coefficiente di
1,5.
 
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i
lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa
dell'esposizione all' amianto documentate dall'Istituto nazionale per
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di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione
all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
 
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto
all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
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moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il
coefficiente di 1,5. ((6))
 
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle
imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o
sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere
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di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di
sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
 
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun
mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo
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mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di
anticipazione della pensione.
 
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
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l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con
il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
 
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44
miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
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decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (6)
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i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge).
==Note==
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