L. 27 marzo 1992, n. 257 - Cessazione dell'impiego dell'amianto: differenze tra le versioni

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LEGGE 27 marzo 1992, n. 257
 
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Vigente al: 4-5-2013
 
'''Vigente al: 4-5-2013'''
CAPO I
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
 
PROMULGA
 
la seguente legge:
 
ART. 1.
ART. 1.
Finalita'
 
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'mportazione, la
Finalita'
 
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'mportazione, la
lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento
e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonche' l'esportazione
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riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da
amianto.
 
2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto. ((Previa autorizzazione
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operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui
all'articolo 4)). (4)
<ref>AGGIORNAMENTO (4)
---------------
 
 
 
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che
la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo 1 ha
efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della suddetta legge. </ref>
 
ART. 2.
ART. 2.
Definizioni
 
Definizioni
 
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
 
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
 
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di
prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato
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prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di
amianto;
 
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attivita'
estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che
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disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori
a quelle ammesse dall'articolo 3.
 
ART. 3.
ART. 3.
(( (Valori limite.)
 
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di
(( (Valori limite.)
 
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di
lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei
luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita'
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i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
 
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione
dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti
liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 144.
 
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1
e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, che su
proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente:
 
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
 
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, e' abrogato)). ((4))
-<ref>-------------
 
 
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le disposizioni di cui al presente articolo 3 hanno efficacia decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta
legge. </ref>
 
CAPO II
 
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
 
ART. 4.
ART. 4.
 
Istituzione della commissione per la
Istituzione della commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei
valutazione dei problemi ambientali e dei
rischi sanitari connessi all'impiego
rischi sanitari connessi all'impiego
dell'amianto
dell'amianto
 
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il
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ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto,
di seguito denominata commissione, composta da:
*a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
*b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
*c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione
nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanita';
*d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza
delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
*e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
*f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
*g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
*h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA);
*i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
*l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
*m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali
e artigianali del settore;
*n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di
cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
 
2. La commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro della
sanita' o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
 
ART. 5.
ART. 5.
Compiti della commissione
 
Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
*a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
*b) a predisporre entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanita' e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per
la formazione professionale del personale del Servizio sanitario
nazionale addetto al controllo dell'attivita' di bonifica;
*c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalita' per il
trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul
trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi
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della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, successive modificazioni
e integrazioni;
a*d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali
sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono materiali, in
relazione alle necessita' d'uso ed a rischi sanitari ed ambientali,
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enti operanti nel settore del controllo della qualita' e della
sicurezza dei prodotti;
*e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla
denominazione di qualita' dei prodotti costituiti da materiali
sostitutivi dell'amianto;
*f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l'amianto.
 
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la
commissione puo' avvalersi della collaborazione di istituti ed enti
di ricerca.
 
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di
attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che
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dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
 
ART. 6.
ART. 6.
Norme di attuazione
 
Norme di attuazione
 
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanita', puo' integrare con proprio
Line 186 ⟶ 218:
lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
 
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
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e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per
i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.
 
3. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio
Line 200 ⟶ 234:
entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie
tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
 
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', adotta con proprio decreto, da emanare entro
Line 212 ⟶ 247:
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400.
 
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro della sanita', il Ministro dell'ambiente, il
Line 219 ⟶ 255:
all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge.
 
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali
sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali
Line 225 ⟶ 262:
legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore
ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita'.
 
ART. 7.
Conferenza nazionale
Line 397 ⟶ 435:
caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosita', come la
friabilita' e la densita'.
 
CAPO IV
 
MISURE DI SOSTEGNO
PER I LAVORATORI
Line 538 ⟶ 578:
---------------
 
<ref>
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
Line 547 ⟶ 587:
ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni
pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle
medesime. </ref>
 
CAPO V
 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
 
Line 645 ⟶ 687:
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI
 
TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 2).