D.M. 14 settembre 1994, n. 741 - Profilo professionale del fisioterapista: differenze tra le versioni

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DECRETO 14 settembre 1994, n. 741
 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del
relativo profilo professionale del fisioterapista.
 
'''Vigente al: 3-5-2013'''
 
 
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Ritenuto che nell'ambito del profilo del fisioterapista vadano
 
ricondotte, come formazioni complementari, le figure del terapista occupazionale e del terapista della psicomotricita';
 
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
 
seduta del 22 aprile 1994;
 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
 
generale del 4 luglio 1994;
 
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di
 
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 
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1. E' individuata la figura del fisioterapista con il seguente
 
profilo: il fisioterapista e' l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricita', delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
 
2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico,
 
nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
 
a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del
 
programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
 
b) pratica autonomamente attivita' terapeutica per la
 
rieducazione funzionale delle disabilita' motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
 
c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e
 
ne verifica l'efficacia;
 
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa
 
attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
 
3. Svolge attivita' di studio, didattica e consulenza
 
professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
 
4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare,
 
integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricita' e della terapia occupazionale:
 
a) la specializzazione in psicomotricita' consente al
 
fisioterapista di svolgere anche l'assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in eta' evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;
 
b) la specializzazione in terapia occupazionale consente al
 
fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della motricita' residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilita', con particolare riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dell'utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente.
 
5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero
 
della sanita' e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo e' strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessita' del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
 
6. Il fisioterapista svolge la sua attivita' professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.<ref>
 
AVVERTENZA:
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
 
AVVERTENZA:
 
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
 
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
 
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
 
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
 
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
 
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
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- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
 
1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
 
1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
 
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
 
personale sanitario infermieristico, tecnico e della
 
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso
 
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
 
istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
 
l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con
 
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della
 
sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio
 
decreto le figure professionali da formare ed i relativi
 
profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
 
sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
 
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
 
Ministro della sanita'".
 
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
 
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
 
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
 
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
 
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
 
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
 
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
 
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
 
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
 
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
 
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
 
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
 
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
 
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
 
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
 
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.</ref>
 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 2.
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1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
 
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.