L. 21 dicembre 2005 - Legge elettorale: differenze tra le versioni

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b) al secondo comma, le parole: "o le candidature nei collegi
 
uninominali", "delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18" sono soppresse;
 
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a) al primo comma, le parole: "all'art. 18 e" e: "del candidato
 
nel collegio uninominale o" sono soppresse;
 
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b) al numero 6), le parole: "dei candidati nel collegio
 
uninominale e" sono soppresse;
 
c) al numero 8), le parole: "due urne" sono sostituite dalle
 
seguenti: "un'urna";
 
d) al numero 9), le parole: "due cassette o scatole" sono
 
sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola".
 
13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della
 
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 
14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della
 
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 
15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al quarto comma, le parole: "dei candidati nei collegi
 
uninominali e" sono soppresse e le parole: "Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle seguenti: "L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile";
 
b) al settimo comma, le parole: ", nonche' due copie del manifesto
 
contenente i candidati nei collegi uninominali" sono soppresse.
 
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17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
 
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi uninominali" e: "del collegio uninominale o" sono soppresse; le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione".
 
18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della
 
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "e dei candidati" sono soppresse.
 
19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 
361 del 1957, il secondo periodo e' soppresso.
 
20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 
361 del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda".
 
21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della
 
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda".
 
22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della
 
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono sostituite dalle seguenti: "l'urna e la scatola".
 
23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
 
Repubblica n. 361 del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite dalle seguenti: "dell'urna".
 
24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della
 
Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al numero 2), terzo periodo, le parole: "dei candidati nei
 
collegi uninominali e" sono soppresse;
 
b) al numero 3), le parole: "nelle rispettive cassette" sono
 
sostituite dalle seguenti: "nella cassetta".
 
25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
 
b) al comma 3, le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio
 
delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" sono sostituite dalle seguenti: "Compiute le operazioni di cui all'articolo 67"; le parole: "per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" e: "contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale" sono soppresse;
 
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26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 
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b) al terzo comma, le parole: "dei candidati nel collegio
 
uninominale e" sono soppresse.
 
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a) al primo comma, le parole: "dei candidati nel collegio
 
uninominale e" sono soppresse;
 
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a) al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel
 
collegio uninominale e" sono soppresse;
 
b) al terzo comma, le parole: "delle cassette, delle urne" sono
 
sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell'urna".
 
31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle
 
seguenti: "della circoscrizione";
 
b) al quinto e al sesto comma, le parole: "dei candidati nei
 
collegi uninominali e" sono soppresse.
 
32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della
 
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 
33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente
 
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 
34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente
 
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.
 
35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante
 
"Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" e' abrogato.
 
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1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
 
apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nei collegi uninominali"
 
sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni regionali";
 
b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono
 
soppressi.
 
2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del
 
1993 le parole: "circoscrizionali e" sono soppresse.
 
3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
 
abrogato.
 
4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del
 
1993 e' sostituita dalla seguente: "Della presentazione delle candidature".
 
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a) al comma 2, le parole: "di ciascun gruppo" sono sostituite
 
dalle seguenti: "delle liste";
 
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c) al comma 5, le parole: "dei gruppi di candidati e delle
 
candidature individuali" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati";
 
d) al comma 6, le parole: "dei gruppi di candidati o delle
 
candidature" sono sostituite dalle seguenti: "di liste o di candidati".
 
6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
 
apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 1, le parole da: "dei gruppi di candidati" fino a: "le
 
singole sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali";
 
b) al comma 2, le parole da: "; i rappresentanti dei candidati"
 
fino alla fine del comma sono soppresse.
 
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono
 
apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 3, dopo le parole: "I rappresentanti" sono inserite le
 
seguenti: "delle liste" e le parole: "del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale";
 
b) al comma 4, le parole: "dei candidati nei collegi uninominali
 
e" sono soppresse e le parole: "del collegio senatoriale" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizione regionale".
 
8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e'
 
abrogato.
 
9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come
 
sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, e' incluso nel Titolo VI e il Titolo V e' conseguentemente abrogato.
 
10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al
 
comma 1 e' premesso il seguente:
 
"01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio
 
elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perche' a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori".