D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione: differenze tra le versioni

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personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
 
Art. 18
Art. 18
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
ai dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi
conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con
l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni
incarico.
 
Art. 19
Art. 19
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione.
 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente
aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonche' quello dei bandi
espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato
dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti
assunti e delle spese effettuate.
 
Art. 20
Art. 20
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della
performance e alla distribuzione dei premi al personale.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
all'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale
dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione
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differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti
sia per i dipendenti.
 
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati
relativi ai livelli di benessere organizzativo.
 
Art. 21
Art. 21
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati
sulla contrattazione collettiva
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari
per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali,
che si applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni
autentiche.
 
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la
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ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste
dei cittadini.
 
Art. 22
Art. 22
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici
vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
* a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,
vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i
quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
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e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle
attivita' di servizio pubblico affidate;
* b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in
favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico
affidate;
* c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in
controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o
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anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina
dei vertici o dei componenti degli organi;
* d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
 
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura
della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
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altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
 
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i
siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e
ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e
15.
 
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore
di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione
interessata.
 
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo
promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi
1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate
nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
 
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione nei confronti delle societa', partecipate da
amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro
controllate.
 
Art. 23
Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei
mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di
indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
* a) autorizzazione o concessione;
* b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
* c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;
* d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche.
 
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al
comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa
prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
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forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di
formazione del documento che contiene l'atto.
 
Art. 24
Art. 24
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita'
amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi
e statistici, i dati relativi alla propria attivita' amministrativa,
in forma aggregata, per settori di attivita', per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e
li tengono costantemente aggiornati.
 
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati
del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.
 
Art. 25
Art. 25
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli
sulle imprese
1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente
comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito:
www.impresainungiorno.gov.it:
* a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate
le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita',
indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita' di
svolgimento;
* b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle
attivita' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per
ottemperare alle disposizioni normative.
 
Art. 26
Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse
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sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
 
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
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risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
 
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente
articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati.
 
Art. 27