D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione: differenze tra le versioni

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dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7. <br />
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,
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dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
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incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di
collaborazione o consulenza:
* a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
* b) il curriculum vitae;
* c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita'
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
* d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato.
 
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
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della funzione pubblica consente la consultazione, anche per
nominativo, dei dati di cui al presente comma.
 
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2,
il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del
dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento
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ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
 
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni
successivi alla cessazione dell'incarico.
 
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato
l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli
e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche
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indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui
all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
 
Art. 16
Art. 16
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il
costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del
personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito
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agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico.
 
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di
cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo
complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio,
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personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
 
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati
relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di
livello dirigenziale.
 
Art. 17
Art. 17
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito
di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al
personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la
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collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione
comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati
relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al