L. 10 agosto 2000, n. 251 - Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche: differenze tra le versioni
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| Progetto = diritto
| Argomento = diritto
| Organismo emittente = Governo italiano
| Titolo =Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche
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| Eventuale sottotitolo = L. 10 agosto 2000, n. 251
| Anno di pubblicazione = 2000
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Cita legge italiana
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LEGGE 10 agosto 2000, n. 251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione
ostetrica.
Vigente al: 21-4-2013 ▼
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno▼
▲La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
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1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle
scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attivita' dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonche' dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanita' in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3. Il Ministero della sanita', previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta
responsabilita' e gestione delle attivita' di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando
modelli di assistenza personalizzata.
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Professioni sanitarie riabilitative
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della
riabilitazione svolgono con titolarita' e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettivita', attivita' dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualita' organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
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1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area
tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivita' tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanita'.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualita' organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.
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1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione
svolgono con autonomia tecnico-professionale attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria. Tali attivita' devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilita' derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanita' e dell'ambiente, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilita' e gestione delle attivita' di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.
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1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o piu' decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le universita' nelle quali e' attivata la scuola diretta a fini
speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.
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1. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanita' e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
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1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle
risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica ((e il servizio sociale professionale)) e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, e' regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge((nonche' con un appartenente al servizio sociale professionale)), attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies.
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2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente,
con modalita' analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attivita' della specifica area professionale.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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