Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo III: differenze tra le versioni

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''Argum. ex l. 43, in fin., et l. 44, ff. de actionibus empti et venditi.''
 
1152. Quando la convenzione stabilisca che colui il quale mancherà di eseguirla debba pagare una determinata somma a titolo dei danni ed interesiinteressi, non può attribuirsi all’altra parte una somma maggiore o minore.
 
''Argum. ex l. 1, in princip. ff. de pactis; l. 23, ff. de regulis juris; l. 1, in princip. ff. de pecunia constit.''