L. 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale: differenze tra le versioni

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== CAPO I Le sanzioni amministrative ==
 
=== SEZIONE I Principi generali ===
 
=== Principi generali ===
 
==== Art. 1 Principio di legalità ====
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==== Art. 2 Capacità di intendere e di volere ====
Art. 2
 
Capacità di intendere e di volere
 
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base al criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
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==== Art. 3 Elemento soggettivo ====
Art. 3
 
Elemento soggettivo
 
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
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==== Art. 4 Cause di esclusione della responsabilità ====
Art. 4
 
Cause di esclusione della responsabilità
 
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
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==== Art. 5 Concorso di persone ====
Art. 5
 
Concorso di persone
 
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
 
 
====Art. 6 Solidarietà ====
 
Solidarietà
 
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
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==== Art. 7 Non trasmissibilità dell'obbligazione ====
Art. 7
 
Non trasmissibilità dell'obbligazione
 
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli eredi.
 
 
==== Art. 8 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ====
Art. 8
 
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
 
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
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==== Art. 8-bis Reiterazione delle violazioni ====
Art. 8-bis
 
Reiterazione delle violazioni
 
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
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==== Art. 9 Principio di specialità ====
Art. 9
 
Principio di specialità
 
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
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==== Art. 10 Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo ====
Art. 10
 
Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo
 
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
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==== Art. 11 Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ====
Art. 11
 
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
 
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
 
 
==== Art. 12 Ambito di applicazione ====
Art. 12
 
Ambito di applicazione
 
Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
 
 
=== SEZIONE II Applicazione ===
 
Applicazione
 
Art. 13
 
== Art. 13 Atti di accertamento ==
 
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.