L. 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio: differenze tra le versioni

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#Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
#L'appello è deciso in camera di consiglio.
#La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8<ref name="L74a8">Articolo così sostituito dall’art. 8, L. 6/3/1987, n. 74, e dall'art. 2, comma 3 bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.</ref>.
 
==Articolo 5 (Disciplina) ==