L. 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio: differenze tra le versioni

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==Articolo 4 (Domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione del matrimonio)==
#La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale [del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,] del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge<ref name="C.cost.169/08">La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio 2008, n. 169, ha dichiarato l'incostituzionalità del presente comma, limitatamente alle parole: "del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza," in quanto "L'individuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma."</ref>.
#Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
#Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.