L. 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio: differenze tra le versioni

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==Articolo 4 (Domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione del matrimonio)==
#1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. oppure,Qualora nelil casoconiuge diconvenuto irreperibilitàsia oresidente diall'estero residenzao all’esterorisulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nelse casoanche diquesti residenzaè all’esteroresidente di entrambi i coniugiall'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’unodell'uno o dell’altrodell'altro coniuge.
#2. La domanda si propone con ricorso, il qualeche deve contenere: l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
#3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficialeall'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazionel'annotazione in calce all’attoall'atto.
#:a) l’indicazione del giudice;
#4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenzal'esistenza dei figli legittimi, legittimati odo adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
#:b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;
#5. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi innanzidavanti a sè, eche deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. NominaIl presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
#:c) l’oggetto della domanda;
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
#:d) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni;
#7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. IlSe il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, o comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all’azione.
#:e) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.
#8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficiod'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interessenell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienzal'udienza di comparizione dellee partitrattazione dinanzi a questo. L’ordinanzaNello delstesso modo il presidente puòprovvede, esserese revocatail oconiuge modificataconvenuto dalnon giudicecompare, istruttoresentito ail ricorrente e il normasuo dell’artdifensore. 177L'ordinanza del codicepresidente dipuò proceduraessere civilerevocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’art.l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
#Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
#9. Tra la data delladell'ordinanza, notificazioneovvero deltra ricorsola edata delentro decretocui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienzadell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’art.all' articolo 163 -bis del codice di procedura civile ridotti allaa metà.
#Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all' articolo 163 , terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 , primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
#Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell’udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.
#Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell’udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile ridotti alla metà.
#12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegnodell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’art.all' articolo 10 .
#I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, o comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all’azione.
#13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligol'obbligo della somministrazione dell’assegnodell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
#Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell’art. 177 del codice di procedura civile. Si applica l’art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
#14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
#Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’art. 10.
#L’appello15. L'appello è deciso in camera di consiglio.
#Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
#16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenzal'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesseall'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sianosono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo.<ref name="L74a8">Articolo così sostituito dall’art. 8, L. 6/3/1987, n. 74.</ref>.
#Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
#L’appello è deciso in camera di consiglio.
#La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo<ref name="L74a8">Articolo così sostituito dall’art. 8, L. 6/3/1987, n. 74.</ref>.
 
==Articolo 5 (Disciplina) ==