D.M. 14 settembre 1994, n. 742 - Profilo professionale del logopedista: differenze tra le versioni

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DECRETO 14 settembre 1994, n. 742
 
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del
relativo profilo professionale del logopedista.
Vigente al: 2-2-2013
IL MINISTRO DELLA SANITA'
 
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
 
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
 
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
 
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
 
Ritenuto di individuare la figura del logopedista;
 
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
 
seduta del 22 aprile 1994;
 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
 
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 
A D O T T A il seguente regolamento:
 
Art. 1.
 
1. E' individuata la figura del logopedista con il seguente
profilo: il logopedista e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attivita' nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in eta' evolutiva, adulta e geriatrica.
 
2. L'attivita' del logopedista e' volta all'educazione e
rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.
 
3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico,
nell'ambito delle proprie competenze, il logopedista:
 
a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio
logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
 
b) pratica autonomamente attivita' terapeutica per la
rieducazione funzionale delle disabilita' comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;
 
c) propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne
verifica l'efficacia;
 
d) svolge attivita' di studio, didattica e consulenza
professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
 
e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa
attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
 
4. Il logopedista svolge la sua attivita' professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
 
AVVERTENZA:
 
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Note alle premesse:
 
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della
sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della sanita'".
 
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
 
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
 
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 2.
 
1. Con decreto del Ministero della sanita' e' disciplinata la
formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
 
Art. 3.
 
1. Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
 
Art. 4.
 
1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Roma, 14 settembre 1994
 
Il Ministro: COSTA
 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
 
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 356