D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese: differenze tra le versioni

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sanitaria secondo modalita' individuate a riguardo. Il mancato
consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.</br>
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono
perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonche' dal
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convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilita' del
farmaco del Ministero della salute.</br>
5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
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Art. 14
 
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
 
1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito
dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le
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apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di
cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti
il termine e' ridotto a dieci giorni.».</br>
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 15-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
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7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:</br>
«4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo
della propria rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere a
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casi:</br>
1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;</br>
2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti
abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative
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Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere
determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da
intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;</br>
d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di
esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o
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aggiornamento con periodicita' semestrale su indicazione del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che
provvedera' alla relativa approvazione.</br>
9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di
esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del
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da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto
dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di
risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.</br>
10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti
di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del
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d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del
codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non
puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato.».</br>
m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:</br>
1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti periodi:
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3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis.
L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla
presentazione della proposta.»;</br>
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli effetti di cui al
comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato
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Liquidazione del patrimonio
 
Art. 14-ter (Liquidazione dei beni).

- 1. In alternativa alla
proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di
sovraindebitamento e per il quale ricorrono i presupposti di cui
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degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere:</br>
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente
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negli ultimi cinque anni;</br>
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;</br>
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda.</br>
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla
richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente
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quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;</br>
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge.</br>
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla
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ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si
applica l'articolo 10, comma 6.</br>
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:</br>
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in
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3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il
quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica
l'articolo 10, comma 6.</br>
Art. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il liquidatore, entro trenta
giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di
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stessa, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la
conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente
il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.</br>
Art. 14-duodecies (Creditori posteriori). - 1. I creditori con
causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della
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finanza pubblica, e le attivita' degli stessi devono essere svolte
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.</br>
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni
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b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda
espressa da pubbliche amministrazioni;</br>
c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti
sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;
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della piattaforma nazionale di cui al comma 9, collabora alla
supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c),
e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4.</br>
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti