D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese: differenze tra le versioni

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i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono
designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da
scegliersi tra i soci ordinari».</br>
5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto
il seguente comma:
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legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.</br>
9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si
interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro
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delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonche'
per l' adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del
medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.</br>
10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo.
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e successive modificazioni, le seguenti parole: «essere iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385,» sono soppresse.</br>
12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
e successive modificazioni, dopo le parole: «le societa' finanziarie
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scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto
la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit
default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.</br>
2. La Consob e' l'autorita' competente per ricevere le notifiche,
attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal
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previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, sentita la Consob.</br>
5. La Consob e' l'autorita' responsabile per coordinare la
cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione
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nell'esercizio delle rispettive competenze nonche' le modalita' di
ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di
ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.</br>
7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive
competenze come definite dal presente articolo e assicurare il
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funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;
2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite»
sono inserite le seguenti: «alla Banca d'Italia e»;</br>
c) all'articolo 187-quinquiesdecies:</br>
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Tutela dell'attivita'
di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;</br>
2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera nei termini
alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d'Italia e»;</br>
d) dopo l'articolo 193-bis e' inserito il seguente:</br>
«Art. 193-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle
violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n.
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5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata
dal presente articolo e' pari a 5.215 azioni per complessivi
629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.</br>
6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249 per
il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146.045
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con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le
medesime modalita' ivi indicate.
 
Sezione IX
Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
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detenute da persone fisiche;</br>
b) e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di
quarantotto mesi;</br>
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up
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risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;</br>
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico;</br>
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
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che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia
o all'estero;</br>
3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale
relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una
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b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up
innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale
riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;</br>
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza
in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
tecnica e di consulenza manageriale permanente;</br>
d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono
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minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in
legge del presente decreto.</br>
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 e'
autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante
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registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:</br>
a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o
incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso
dell'anno;</br>
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;</br>
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;</br>
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;</br>
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati
rispetto all'anno, precedente;</br>
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle
start-up innovative incubate;</br>
g) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative
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attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese.</br>
10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
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della compilazione e presentazione della domanda in formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni:</br>
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;</br>
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;</br>
c) oggetto sociale;</br>
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le spese in ricerca e sviluppo;</br>
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding,
con autocertificazione di veridicita';</br>
f) elenco delle societa' partecipate;</br>
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up
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degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione:</br>
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;</br>
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;</br>
c) oggetto sociale;</br>
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
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f) indicazione delle esperienze professionali del personale che
amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati
sensibili;</br>
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
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alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto
limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative.</br>
4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si
applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30
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della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro
emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene
luogo del pagamento.</br>
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso
degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono
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qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una
start-up innovativa per lo svolgimento di attivita' inerenti o
strumentali all'oggetto sociale della stessa.</br>
3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere
stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di
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di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata residua massima
di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la
Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.</br>
4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine
stipulati a norma del presente decreto, o comunque a norma del
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privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.</br>
6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si
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promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.
 
Art. 29
 
Incentivi all'investimento in start-up innovative
 
1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della
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anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente
di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.</br>
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla
formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito
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start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che
investano prevalentemente in start-up innovative.</br>
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e
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6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre
societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative
non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.</br>
7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite
all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e
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valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma
1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui
al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.</br>
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni
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soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di
portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed e'
iscritto nel registro di cui al comma 2.</br>
2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di capitali
per le start-up innovative e' riservata alle imprese di investimento
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investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano
le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo
32.</br>
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e' subordinata al
ricorrere dei seguenti requisiti:
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cooperativa;</br>
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;</br>
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;</br>
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
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Consob puo' chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la
trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini,
nonche' effettuare ispezioni.</br>
7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo
o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti,
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clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della
start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi
successivamente all'offerta.».</br>
4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell'attivita'
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L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up
innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage
capital e di capitale di espansione.</br>
8. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attivita'
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3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi
organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al
predetto comma.</br>
4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti
dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni
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e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote
di partecipazione gia' sottoscritte e agli strumenti finanziari
partecipativi gia' emessi.</br>
5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni
e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il
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decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
 
Art. 32
 
Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure<
 
1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in
particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli istituti
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nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.</br>
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui
alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di
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valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema
statistico nazionale (Sistan).</br>
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno
annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure,
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valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per
eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente
decreto-legge.</br>
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione
indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla
presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate
e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.</br>
5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, destinate all'ISTAT, per provvedere alla
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sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella
presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente
articolo.</br>
6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei dati
di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e
accessibilita', e quindi la possibilita' di elaborazione e
ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.</br>
7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico
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prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto
e' presentata entro il 1° marzo 2014.
 
Sezione X
 
Ulteriori misure per la crescita del paese
 
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previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto
interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti
concessionari,»;</br>
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le
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nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo
5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e
di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.</br>
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni
di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal
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corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</br>
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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b) al quarto periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Ministero
della difesa» sono inserite le seguenti: «e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».</br>
3. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli
operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di
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autorizzato ad assumere, in via transitoria, venti piloti
professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in
anno sino ad un massimo di tre anni.</br>
4. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede a determinare
il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di
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che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31
dicembre 2020.</br>
16. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
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unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di
cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti
o designati ai sensi del medesimo comma.».</br>
17. L'articolo 53, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
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comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre
ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</br>
19. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28,
le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle
seguenti: «A decorrere dal 31 dicembre 2012,».</br>
20. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso
al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe
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annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo
38. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con
propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.</br>
21. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unita'
previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.</br>
22. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13,
comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con