D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese: differenze tra le versioni

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essere depositati»;
2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti «di tutti i
beni del debitore»;</br>
4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata
una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della
crisi che deve contenere:</br>
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le
obbligazioni;</br>
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
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documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta,
nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto
all'alternativa liquidatoria.</br>
3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non
superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta
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civile.»;
h) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: Ǥ 2 Accordo di
composizione della crisi»;</br>
i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «i requisiti previsti dagli articoli 7» e'
inserito il seguente: «, 8»;</br>
b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «,
almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma
1,»;</br>
c) le parole «contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli
puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo» sono
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d) in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Tra il giorno del
deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non
devono decorrere piu' di sessanta giorni.»;</br>
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
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amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata
eseguita la pubblicita' del decreto.»;</br>
5) al comma 4 le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «dal comma 2, lettera c)»;</br>
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il decreto di cui al
comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.»;
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dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In
mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei
termini in cui e' stata loro comunicata»;</br>
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini
dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo
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parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari
dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»;
3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:</br>
a) le parole: «e' revocato di diritto» sono sostituite dalle
seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»;</br>
b) dopo le parole: «i pagamenti dovuti» sono inserite le seguenti:
«secondo il piano»;</br>
c) le parole: «Agenzie fiscali» sono sostituite da «amministrazioni
pubbliche»;
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2) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. L'accordo
omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento
in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma</br>
2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano.»;</br>
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis.
L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla
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dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di
diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di
sospensione di cui al comma 2, ove adottato.</br>
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta
la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il
credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura
non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione
seconda del presente capo.</br>
5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.</br>
6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla
presentazione della proposta.</br>
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento.
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all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo
posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del
piano.</br>
3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori
nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati
in via di regresso.</br>
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato
pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei crediti
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caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere gli atti di
esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati
motivi»;</br>
4) al comma 4 le parole: «dell'accordo e del piano sono nulli» sono
sostituite dalle parole: «dell'accordo o del piano del consumatore
sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e'
stata eseguita la pubblicita' di cui agli articoli 10, comma 2, e
12-bis, comma 3»;</br>
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I crediti sorti
in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla
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l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta
e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto.»;</br>
3) al comma 2 la parola: «regolarmente» e' soppressa;</br>
4) al comma 3 dopo le parole: «a pena di decadenza,» sono inserite
le seguenti parole: «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,»;
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del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto
dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno
luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.</br>
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio
con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del
piano nelle seguenti ipotesi:</br>
a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o
diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita'
inesistenti;</br>
b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano,
se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del
piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al
debitore.</br>
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
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5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione
del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona
fede.</br>
6. Si applica l'articolo 14, comma 4-bis.»;
s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione:
 
«SEZIONE SECONDA
 
Liquidazione del patrimonio
 
Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). - 1. In alternativa alla
proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di
sovraindebitamento e per il quale ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la
liquidazione di tutti i suoi beni.</br>
2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla
documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.</br>
3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni
del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno
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a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente
le obbligazioni;</br>
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore
persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica
negli ultimi cinque anni;</br>
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori;
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della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti
locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
dell'istante.</br>
5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione
prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione
economica e patrimoniale del debitore.</br>
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile;</br>
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli
stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua