D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese: differenze tra le versioni

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rilancio della competitivita' delle imprese;</br>
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 ottobre 2012;</br>
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
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Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale
unificato e finanziamento dell'ISTAT
 
1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura
digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi
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derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia
statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013.</br>
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
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traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e
le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario.</br>
10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa
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per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui
all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e
successive modificazioni.</br>
11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:</br>
«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita' marittima). -
All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante
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elettronico, all'autorita' marittima i formulari in appresso
indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile
1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:</br>
formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;</br>
formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;</br>
formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;</br>
formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali</br>
dell'equipaggio;</br>
formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;</br>
formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;</br>
formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;
dichiarazione sanitaria marittima.</br>
Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i
passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione
europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso
nel territorio dello Stato.</br>
La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene
con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la
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alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da
rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o
regolamentari di carattere speciale.</br>
Prima della partenza, il comandante della nave inoltra
all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa relativa
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di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione,
le informazioni vengono rese presso l'autorita' consolare piu'
prossima al porto di arrivo.</br>
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti
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altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre
che agli Stati membri dell'Unione europea.</br>
14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far
data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui
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inoltrate dal comandante della nave anche all'autorita' doganale,
all'autorita' di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorita'
sanitaria competenti per il porto di arrivo.</br>
15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario
FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto
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tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della
normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente
o sanitaria.</br>
16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali
comunicati ai sensi del presente decreto e' soggetto alla disciplina
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</br>
17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335,
recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri della Comunita'.</br>
 
Art. 9
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1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:</br>
a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche
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regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso
telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei
metadati in loro possesso.</br>
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,
con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di
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parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.</br>
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua
le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.</br>
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per
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rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in
Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</br>
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida
nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la
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nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle
suddette linee guida.</br>
8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo
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9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione
vigente»;</br>
b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:</br>
«3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso
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tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti
caratteristiche:</br>
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne
permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita'
commerciali;</br>
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati;</br>
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
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deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri
oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi
disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.».</br>
2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente:
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citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.</br>
4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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parole: «, nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi
pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite
sistemi informativi o internet»;</br>
b) all'articolo 4:</br>
1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Agenzia
per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle
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delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'
adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e
resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».</br>
6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:</br>
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono
inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di
non discriminazione»;</br>
b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle
tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio
2004, n. 4»;</br>
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere
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di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;
d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» e' inserita la
seguente: «accessibili,»;</br>
e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica»
sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di
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accessibilita' per l'anno corrente. La mancata pubblicazione e'
altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili.</br>
8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine
all'accessibilita' dei servizi erogati dai soggetti di cui
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l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata,
richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non
superiore a 90 giorni.</br>
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi
inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili;</br>
b) comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
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studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilita', e
che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione
o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.</br>
2. La mobilita' nazionale degli studenti si realizza mediante lo
scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.</br>
3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilita'
internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i
titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di
interoperabilita' definiti a livello internazionale.</br>
4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare
2012, il fascicolo dello studente e' alimentato, per i dati di
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delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170.</br>
6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</br>
7. All'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma
1, e' inserito il seguente:</br>
«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1,
semplificando gli adempimenti a carico degli studenti, e per
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dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli
altri dati necessari al calcolo dell' Indicatore della situazione
economica equivalente per l'universita' -ISEEU.».</br>
8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti
informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse
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laureati accedono anche le universita'. L'anagrafe nazionale degli
alunni e' altresi' alimentata dai dati relativi agli iscritti alla
scuola dell'infanzia.</br>
9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato
giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del
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domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le
amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche,
nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.</br>
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
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per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 11
 
Libri e centri scolastici digitali
 
1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
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rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo
contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123.»;</br>
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:</br>
1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono sostituite dalla
seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, tenuto
conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;</br>
2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista»
sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al
fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i
contenuti digitali integrativi»;</br>
3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,
tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione
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«3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di
cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite
definito dal decreto di cui al comma 3.</br>
3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei supporti
tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al
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scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie
al fine di migliorare la qualita' dei servizi agli studenti e di
garantire una maggiore socializzazione delle comunita' di scuole.».</br>
4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
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1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da
eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.</br>
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:</br>
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;</br>
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed
epidemiologico;</br>
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e
valutazione dell'assistenza sanitaria.</br>
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura
l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei
servizi socio-sanitari regionali, nonche', su richiesta del
cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.</br>
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite
dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.</br>
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al
comma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2, puo'
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definiti, con regolamento di cui al comma 7, in conformita' ai
principi di proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.</br>
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis,
di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
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l'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale ed
europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita'.</br>
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di competenza
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e legislazione vigente.</br>
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale
italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9
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aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal
Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori</br>
e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di
cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie
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caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una
particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una
popolazione definita.</br>
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono
istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
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tecnologiche per il FSE a tale fine gia' realizzate da altre regioni
o dei servizi da queste erogate.
 
Art. 13
 
Prescrizione medica e cartella clinica digitale
 
1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli
interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,
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equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso,
non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all'80
percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015.</br>
2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in
formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con
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dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' di attuazione del presente comma.</br>
3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle
regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica
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di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto
dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.</br>
4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilita' delle
confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e'
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del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree
dell'intero territorio nazionale definite dal medesimo regime
d'aiuto.</br>
2. All'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite con la
seguente: «riprende».</br>
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
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proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo,
le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito
delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione.</br>
4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del
2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola: «novanta »
e' sostituita dalla seguente « quarantacinque»;</br>
b) dopo le parole: «il termine ridotto a» la parola: «trenta» e'
sostituita dalla seguente: «quindici»;</br>
c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di
apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di
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della circolazione e garantita l'integrita' del corpo stradale per
tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di
strada, di traffico e di pavimentazione».</br>
6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis: Per le
condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma
2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta e'
sostituito da una attestazione di conformita' del gestore.».</br>
7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 e'
Line 1 381 ⟶ 1 388:
simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di
accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di
nuova costruzione».</br>
8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal
presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto
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elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si
prevede che:</br>
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
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possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti
casi:</br>
1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
Line 1 417 ⟶ 1 424:
devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di
calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle
24 ore;</br>
c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai
campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici,
Line 1 485 ⟶ 1 492:
di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente
competenti.
 
Art. 15
 
Pagamenti elettronici
 
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal
seguente:</br>
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). -
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai
Line 1 495 ⟶ 1 505:
l'utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a
qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:</br>
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a
specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN
Line 1 545 ⟶ 1 555:
5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».</br>
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della
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ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie
mobili.
 
Sezione VI
 
Giustizia digitale
 
Art. 16
 
Biglietti di cancelleria, comunicazioni
 
e notificazioni per via telematica
1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile,
Line 1 584 ⟶ 1 599:
3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le
seguenti modificazioni:</br>
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene
redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite
dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;</br>
c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono
sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale
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certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.».</br>
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a
cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via
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sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</br>
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la
legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta
Line 1 636 ⟶ 1 651:
l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli
articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.</br>
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
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previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;</br>
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
Line 1 676 ⟶ 1 691:
le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di
procedura penale.</br>
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono abrogati.</br>
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via
telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni
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comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la
comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa
possibile per causa a lui imputabile.».</br>
15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software
presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi
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17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 17
 
Modifiche alla legge fallimentare
e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
 
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:</br>
a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il
decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale
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ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici
giorni.»;</br>
b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:
«31-bis (Comunicazioni del curatore). - Le comunicazioni ai
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certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le
comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in
cancelleria.</br>
In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla
chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi
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l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al
quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui
variazioni e' onere comunicare al curatore.»;</br>
4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: «Se e' omessa
l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonche' nei casi di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis,
secondo comma.»;</br>
f) all'articolo 95, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle
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modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni
scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima
dell'udienza.»;</br>
g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:</br>
«Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento
del passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di
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i) all'articolo 102, terzo comma, dopo le parole: «primo comma»
sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»;
l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito dal seguente:</br>
«Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in
cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per
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il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non puo'
essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla
comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»;</br>
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Dell'avvenuto
deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata
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periodo: «La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario
giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi
dell'articolo 171, secondo comma.»;</br>
t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
«Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo
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del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta
elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui
beni.»;</br>
v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Entro un mese dalla
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cc) all'articolo 214, secondo comma, le parole: «nelle forme
previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole:
«con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma».</br>
2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le
seguenti modificazioni:</br>
a) l'articolo 22, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il
commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano
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comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma
dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua
affissione.».</br>
3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si
applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.
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comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270.</br>
5. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la
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indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante
deposito in cancelleria.
 
Art. 18
 
Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
 
1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti
modificazioni:</br>
a) la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente:
«Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di
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b) dopo la rubrica del capo II e' inserita la seguente sezione:
«Sezione prima - Procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento»;</br>
c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e' inserito il
seguente: «§ 1 Disposizioni generali»;
d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finalita' e
definizioni»;</br>
2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «alle vigenti procedure concorsuali» sono sostituite
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finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle
previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di
cui all'articolo 8.»;</br>
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del presente capo, si intende:
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agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un
accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della
presente sezione.»;</br>
f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contenuto dell'accordo
o del piano del consumatore»;</br>
2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o di piano
Line 2 177 ⟶ 2 198:
g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Deposito della
proposta»;</br>
2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «sede» e' inserita la seguente «principale»;
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omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui
all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;
n) dopo l'articolo 12 e' inserito:</br>
«§ 3 Piano del consumatore»
«Art. 12-bis (Procedimento di omologazione del piano del
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iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta
di piano.</br>
2. Il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori
anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui