Pagina:Delle cinque piaghe della Santa Chiesa (Rosmini).djvu/72: differenze tra le versioni

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84. Di più: gli uomini di legge, che sono nelle corti quello [che i sofisti demagogia sono in un popolo pervenuto alla corruzione, trovarono questo singolare argomento: « Il principale tira seco l'accessorio; ma i feudi fra i beni « della chiesa sono il principale ; dunque anche tutti i beni della chiesa devo« no prendere la condizione de'feudi, e restar soggetti alla stessa legislazione (1).» Con questa singolare argomentazione tutti i beni della chiesa ebbero l'alto onore di essere considerati come enti nobili, come beni di prim' ordine, e perciò beni in qualche modo regi (2). Indi il re pretese non più sui soli feudi, ma su tutti i beni ecclesiastici indistintamente que' diritti che aveva sui feudi: volle aver da tutti la regalia, cioè i frutti de' benefizi (3) vacanti che alla morte del beneficiato dovean ricadere nelle mani del principe, il quale poi molte volte ne disponeva a suo buon piacimento come di cosa al tutto propria (4).
<p>84. Di più: gli uomini di legge, che sono nelle corti quello che i sofisti demagoghi sono in un popolo pervenuto alla corruzione, trovarono questo singolare argomento: «Il principale tira seco l’accessorio; ma i feudi fra i beni della chiesa sono il principale; dunque anche tutti i beni della chiesa devono prendere la condizione de’ feudi, e restar soggetti alla stessa legislazione<ref>Ved. [[:w:Noël Alexandre|Nat. Alessandro]]: ''In saec.'' {{Sc|xiii}} ''et'' {{Sc|xiv}}, ''Dissert.'' {{Sc|viii}}, ''art.'' 1{{Pt|:|.}}</ref>.» Con questa singolare argomentazione tutti i beni della chiesa ebbero l’alto onore di essere considerati come ''enti nobili'', come beni di prim’ordine, e perciò beni in qualche modo regi<ref>Questi avevano, si dice, una protezione e difesa maggiore, ma il potere civile non è istituito per difendere tutte le proprietà egualmente?</ref>. Indi il re pretese non più sui soli feudi, ma su tutti i beni ecclesiastici indistintamente que’ diritti che aveva sui feudi: volle aver da tutti la ''regalìa'', cioè i frutti de’ ''benefizî''<ref>Il nome di ''benefizii'', che si ritiene ancora universalmente nella Chiesa, trae l’origine dei ''benefizi'' prima militari, e poi anco ecclesiastici, che assegnavano i monarchi delle nuove sovranità del medio evo. Rammenta quel nome la vendita che il Clero fece della sua libertà al principe, cambiandola colle ricchezze.</ref> vacanti che alla morte del beneficiato dovean ricadere nelle mani del principe, il quale poi molte volte ne disponeva a suo buon piacimento come di cosa al tutto propria<ref name="page72">La Chiesa non ha taciuto: ha cercato difendersi contro sì fatte usurpazioni. Ma {{Pt|chè|che}} opporre alle armi? Ella non avea che la ragione, l’autorità, i ''canoni''. Eccone alcuni.


<p>Il grande [[:w:Concilio di Calcedonia|Concilio ecumenico di Calcedonia]] già fino dall’anno 451 avea formato questo canone: ''Redditus vero viduatae Ecclesiae integros reservari apud oeconomum ejusdem Ecclesiae placuit''.</p>
« siastici senza l'autorità e licenza di lui. »


Il Concilio [[:w:Riez|Regiense]] dell’anno {{Pt|493|439}} can. 6 cosi decreta; ''Stabili definitione consultum est, ut de caetero observaretur, ne quis ad eam Ecclesiam, quae Episcopum perdidisset, nisi vicinae Ecclesiae exequiarum tempore accederet; qui visitatoris vice tamen ipsius cura districtissime gereret, ne quid ante ordinationem discordantium in novitatibus Clericorum subversioni liceret. Itaque cum tale aliquid accidit, vicinis vicinarum Ecclesiarum inspectio, recensio, descriptioque mandatur''.
I Re di Francia pure volevano che dipendesse da loro il potersi i fedeli cristiani ritirarsi dal mondo' e consacrarsi a Dio nelle retigioni. Incmaro però, in una lettera a Carlo il Calvo , dice espressamente a quel monarca che una tal legge non fu mai ricevuta dalta Chiesa. Questa lettera è pubblicata dal P. Celioni col Concilio Duziacese.


Nei Concilî di Spagna [[:w:Valencia|Valentino]] e [[:w:Lleida|Ilerdese]] degli anni 524, 525 si ripete la disciplina stabilita nel Concilio di Calcedonia.
(1) Ved.Nat. Alessandro- In taec.xm et xiv, Dissertai», ari-i:


Nel concilio {{Sc|ii}} di Orleans dell’anno 533, c. 6, si decreta che; morto il Vescovo di una Diocesi, il suo vicino venendo a fargli i funerali, raguna i sacerdoti, faccia un esatto inventario delle cose di quella Chiesa, e ne affidi la custodia a persone diligenti e sicure, come nel concilio Regiense.
(2) Questi avevano , si dice , una protezione e difesa maggiore , ma il potere civile non è istituito per difendere tutte le proprietà egualmente?


Il concilio {{Sc|v}} di Parigi dell’anno 614, can. 7, decreta che nessuno tocchi i beni di un Vescovo o d’un cherico qualsiasi che muoia pure se v’interviene ''regio precetto'', e ciò sotto pena di scomunica, e vuole che ''ab Archidiacono vel Clero in omnibus defensentur et conserventur''.
(3) Il nome di benefizii, che si ritiene ancora universalmente nella Chiesa, trae l' origine dei benefizi prima mititari , e poi anco ecclesiastici , che assegnavano i monarchi delle nuove sovranità del medio evo. Rammenta quel nome la vendita che il Clero fece della sua liberià al principe , cambiandola colle ricchezze.


Il celebre Incmaro Arcivescovo di Reims così scriveva nel secolo {{Sc|ix}} ai Vescovi e principali della sua provincia (''ep.'' {{Sc|ix}}) ''Et sicut Episcopus et suas et ecclesiasticas facuitates sub debita discretione in vita sua dispensandi habet potestatem, ita facultates Ecclesiae viduatae post mortem Episcopi penes oeconomum integrae conservari jubentur futuro successori ejus Episcopo: quoniam res et facultates ecclesiasticae'' {{Sc|non imperatorum atque regum potestate sunt}} ''ad dispensandum vel invadendum, sive diripiendum, sed ad defensandum atque tuendum''. Le stesse cose questo celebre Vescovo scrive direttamente al re Carlo il Calvo, ''ep.'' {{Sc|xxix}}; e lo stesso ripete in diverse sue lettere, come nella {{Sc|xxi}}, e {{Sc|xlv}}.
(4) La Chiesa non ha taciuto : ha cercato difendersi contro si fatte usurpazioni. Ma che opporre alle armi ? Ella non avea che la ragione , l' autorità , i canoni. Eccone alcuni.


Un altro celebre Arcivescovo di Reims, cioè Gerberto, quegli stesso che fu poi sommo Pontefice col nome di [[:w:Papa Silvestro II|Silvestro {{Pt|{{Sc|i}}|{{Sc|ii}}}}]], stabilisce la stessa dottrina nella sua lettera 118{{Pt|.|}} diretta al clero ed al popolo.
II grande Concilio ecumenico di'Calcedonia già fino dalt'anno 4SI avea formato questo canone: Redditus vero viduatae Ecclesiae integrai reservari apud oeconomum ejusdem Ecclesia* ptacuit.


Essendo queste leggi tanto ripetute, e inculcate nella chiesa, non potevano i principi fino al secolo {{Sc|ix}} manomettere le facoltà della Chiesa senza incorrere nella pubblica disapprovazione: quindi gli [[:w:Annales Bertiniani|Annali Bertiniani]], in ragion d’esempio, all’anno 882 non</ref>.{{Pt|</p>|}}<noinclude>
Il Concilio Regiense dell' anno 493 can. 6 cosi decreta; Stabili definitione consultarn est , ut de caetero observaretur, ne quii ad eam Ecclesiam , quae Episcopum perdidisset , nisi vicinae Ecclesiae exequiarum tempore accederei ; qui visitatoris vice tamen ipsius cura districtissime geremt , ne quid ante ordinationem dùcordantium in novitati~ bus Clericorum subversioni liceret. Itaque cum tale aliquid accidit , vicini* vicinarum Ecclesiarum inspectio , recensio, detcriptioque mandatur.


Nei Concili di Spagna Valentino e tlerdese degli anni 524, 825 si ripete la disciplina stabilita net Concilio di Calcedonia.


</noinclude><ref follow="page71">{{Pt|siastici|ecclesiastici}} senza l’autorità e licenza di lui.»
Nel concilio u di Orleans dell' anno 533,c-6, si decreta che ; morto il Vescovo di una Diocesi , it suo vicino venendo a fargli i funerali , raguna i sacerdoti, faccia un esatto inventario delle cose di quella Chiesa , e ne affidi ta custodia a persone ditigenti e sicure , come nel concilio Regiense.


<p>I Re di Francia pure volevano che dipendesse da loro il potersi i fedeli cristiani ritirarsi dal mondo e consacrarsi a Dio nelle religioni. [[:w:Incmaro di Reims|Incmaro]] però, in una lettera a [[:w:Carlo il Calvo|Carlo il Calvo]], dice espressamente a quel monarca che una tal legge non fu mai ricevuta dalla Chiesa. Questa lettera è pubblicata dal [[:w:Louis Cellot|P. Cellotti]] col [[:w:Concilio di Douzy|Concilio Duziacese]].</p></ref>
Il concilio v di Parigi delt' anno 614.can-7, decreta che nessuno tocchi i beni di un Vescovo o d'un cherico qualsiasi che muoia pure se v'interviene regio precetto , e ciò sotto pena di scomunica , e vuole che 06 Archidiacono vet Ctero in omnibus defensentur et connerventur.

Il celebre Incmaro Arcivescovo di Reims così scriveva nel secolo ix ai Vescovi e principali della sua provincia ( ep.ix ) Et sicut Episcopus et suas et ecclesiasticas facuitàtes sub debita discrezione in vita sua .diSpensandi habet potestatem , ita facuttates Ecclesiae vìduatae posi mortem F'pitcopi penes oeconomum integrae conservar» jubentur futuro successori ejus Episcopo : quoniam res et facultates ecclesiasticae Sok ImperatoMi»1 Atque Regum Prestate sotix ad dispensandum vel invadendum, sive diripiendum, sed ad defensandum atque tuendum. Le stesse cose questo celebre Vescovo scrive direttamente at re Carlo il Calvo, ep, xxix ; e lo stesso ripete in diverse sue lettere, come nella xxi , e Xlv.

Un attro cetebre Arcivescovo di Reims , cioè Gerbcrto, quegli stesso che fu poi sommo Pontefice cot nome di Sitvestre i , stabitisce la stessa dottrina nelta sua tettera 118. diretta al clero ed at popolo.

Essendo queste teggi tanto ripetute , e inculcate nella chiesa , non potevano i principi fino al secolo ix manomettere le facoltà della Chiesa senza incorrere nelta pubbtica disapprovazione : quindi gli Annali Bertiuiani, in ragion d'esempio, all' anno 882 non