D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 533 - Legge elettorale senato (1993): differenze tra le versioni
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1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonche' di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.▼
▲costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonche' di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Titolo III
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MANCINO, Ministro dell'interno
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
ELIA, Ministro per le riforme elettorali e istituzionali
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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