D.M. 13 luglio 2011 - Generatori elettrici: differenze tra le versioni

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===Titolo IV ===
DISPOSIZIONI PER INSTALLAZIONI DI GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE
AVENTI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA FINO A 25 kW </br>
1. Le installazioni di gruppi e/o unita' di cogenerazione, aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW, sono effettuate
dall'installatore secondo le prescrizioni fornite dal fabbricante del
gruppo e/o unita' di cogenerazione, riportate nel manuale di
istruzioni per l'uso ed in base alle norme di buona tecnica. Per
suddette installazioni si applicano unicamente le disposizioni di cui
al Capo I, Titolo I. </br>
2. L'installatore, ad installazione avvenuta, attesta sotto la
propria responsabilita' che il
gruppo e/o unita' di cogenerazione e' installato a regola d'arte