D.M. 13 luglio 2011 - Generatori elettrici: differenze tra le versioni

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cogenerazione a servizio di attivita' civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi. (11A09949)
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
 
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, recante
«Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori»;
 
Visto il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 764/2008, del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE, in particolare l'art. 5;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37 recante «Regolamento concernente l'attuazione
dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attivita' di installazione degli impianti all'interno di edifici»;
 
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256
del 3 novembre 2007, recante «Approvazione della regola tecnica di
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operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi.»;
 
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per l'installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina
operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi;
 
Ritenuto necessario emanare specifiche disposizioni di sicurezza
antincendi anche per le unita' di cogenerazione a servizio di
attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e
di servizi;
 
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
 
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
 
Decreta:
Decreta: Art. 1
 
Campo di applicazione
Art. 1
1. Il presente decreto individua i criteri di sicurezza contro i
Campo di applicazione
Campo di applicazione
1. Il presente decreto individua i criteri di sicurezza contro i
rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni
terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a
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del paragrafo 1.1 del Capo I, del Titolo I dell'allegato al presente
decreto, non superiore a 10000 kW a servizio di attivita' civili,
industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
2. Per le installazioni di gruppi e di unita' di cogenerazione
aventi potenza nominale complessiva maggiore di 50 kW e fino a 10000
kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell'allegato
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cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW si
applicano le disposizioni di cui al Titolo IV dell'allegato.
 
3. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni di
gruppi e unita' di cogenerazione inseriti in processi di produzione
industriale, impianti antincendio, stazioni e centrali elettriche,
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Art. 2
 
Disposizioni per le installazioni esistenti
Disposizioni per le installazioni esistenti

1. Alle installazioni il cui progetto e' stato approvato dal
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
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Art. 3
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di