D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni: differenze tra le versioni

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4) l'accesso alle frequenze ed a numeri, indi-rizzi, denominazioni;</br>
ab ) interconnessione, il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazioni utilizzate dal medesimo organismo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti della stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo;</br>
ac ) autorizzazione, l'abilitazione che conferisce ad una impresa diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e che consente alla medesima di fornire servizi di telecomunicazioni e, se del caso, di installare e di gestire reti di telecomunicazioni per la fornitura di siffatti servizi; le abilitazioni si distinguono in:</br>
1) autorizzazione generale: un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di inizio attività opera mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso;</br>
2) licenza individuale: un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli dell'autorizzazione generale;</br> detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità;</br>
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Principi generali
 
1. L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonchè la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda:</br>
a ) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;</br>
b ) sul rispetto degli obblighi di fornitura del servizio universale;</br>
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c ) i diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a prestare servizi di telecomunicazioni o a installare e fornire reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione;</br>
d ) i diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, più imprese concorrenti per la fornitura di servizi o per l'installazione o la fornitura di reti di telecomunicazioni;</br>
e ) in particolare:</br>
1) le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo, al fine di consentire l'impiego di reti cablate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale in modo non discriminatorio anche considerando quanto previsto all'art. 6, comma 6, lettera f).
2) le restrizioni per i sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione della loro infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune di infrastrutture, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste nel provvedimento amministrativo emanato dai competenti organi per lo svolgimento delle suddette attività. Nell'ambito delle predette infrastrutture sono incluse le frequenze radio ad esse assegnate, ad eccezione di quelle asservite alla radiodiffusione sonora e televisiva. Qualora le predette infrastrutture siano fornite da terzi, che le utilizzano per la prestazione di servizi di utilità pubblica, ovvero siano finalizzate alla sicurezza della vita umana e degli impianti, il Ministero competente alla vigilanza del settore assicura che i predetti interessi pubblici vengano adeguatamente tutelati.</br>
3) le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni mediante reti installate dal prestatore di detti servizi e mediante infrastrutture messe a disposizione da terzi o tramite la condivisione delle reti, di altre infrastrutture e di siti.
3. Fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi per la offerta del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni, ad esclusione del servizio di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti. Possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione del servizio di telefonia vocale e degli altri servizi di telecomunicazioni nonché delle relative reti, comprendendo, se necessario, l'utilizzo di frequenze radio, qualora disponibili, e l'interconnessione con altre reti.</br>
4. Entro il 1°gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell'Autorità, le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all'art. 184, comma 1 del codice postale esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in essa contenute.</br>
5. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni gia esistenti, rimangono valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del presente regolamento, a condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre imprese stabiliti anche dal diritto comunitario.</br>
6. Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del l° gennaio 1999 sono privi di effetto.</br>
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1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato A, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato E.</br>
2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell' accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.</br>
3. L'Autorità provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. Il provvedimento, debitamente motivato, è notificato alle parti entro una settimana dalla sua adozione.</br>
4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, l'Autorità provvede affinché le disposizioni nazionali in materia specifichino in base a quali esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art. 12, tali restrizioni siano possibili. L'Autorità cura la pubblicazione delle informazioni relative all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).</br>
5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.</br>
6. L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.</br>
7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.</br>
8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego.
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d ) assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni;</br>
e ) imposizione di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli obblighi previsti per il servizio universale;</br>
f ) imposizione di obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto il territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni.</br>
7. Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato F, ove giustificato.</br>
8. I diritti accordati in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni della medesima non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e al controllo di una rilevante quota di mercato o per tenere conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione.</br>
9. L'Autorità può modificare le condizioni previste per le licenze individuali in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata.</br>
10. Per il rilascio delle licenze individuali può essere previsto, in particolare nei casi di licitazione:</br>
a ) che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare;</br> tale società deve essere di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;</br>
b ) che gli amministratori della società non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non siano sottoposti a misura di sicurezza e di prevenzione.</br>
11. Fermo quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti tra l'Autorità ed il titolare di una licenza individuale sono da essa disciplinati regolando gli obblighi e i diritti del titolare stesso, le garanzie di espletamento del servizio, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di rinnovo, di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, il rispetto del soddisfacimento delle esigenze fondamentali.</br>
12. Qualora un'impresa richiedente una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta a dare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, l'Autorità non concede la licenza individuale, dandone comunicazione trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle informazioni.</br>
13. L'Autorità per rilasciare una licenza individuale:</br>
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f ) corrispondere un indennizzo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, aggiuntivo rispetto al contributo previsto al successivo comma 21;</br>
g ) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nella licenza, corrispondere le penalità che saranno determinate nella predetta licenza.</br>
18. Se il titolare di una licenza individuale non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, l'Autorità può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. L'Autorità offre, in ogni caso, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dall'Autorità, questa, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto, l'Autorità, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione.</br>
19. Nel caso di interferenze indesiderabili tra una rete di telecomunicazioni che utilizza frequenze radio ed altri sistemi, l'Autorità prende immediate iniziative per risolvere il problema. In siffatto caso l'Autorità offre successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto il suo punto di vista e per proporre soluzioni all'interferenza indesiderata.</br>
20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. La misura di tale contributo è fissata con apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).</br>
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Contabilità dei costi
 
1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato B, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento affinché il sistema di contabilità dei costi da essa utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G.</br>
2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi:</br>
a ) costi diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;</br>
b ) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti;</br> tali costi sono imputati come segue:
1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta che ciò sia possibile;</br>
2) se non è possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con un altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili;</br> tale legame indiretto è basato su strutture dei costi comuni analoghe;</br>
3) se non è possibile imputare la categoria dei consumi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi;</br> in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilita di imputazione diretta e indiretta.</br>
3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine l'Autorità potrà emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione interessati.
4. Su richiesta dell'Autorità, che tratta i dati informa riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.</br>
5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto dall'art. 3.</br>
6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;</br> il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti.
 
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Separazione contabile
 
1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione ad altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato.</br>
2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza e da condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.</br>
3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacita di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.</br>
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1. L'Autorità definisce, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, i piani e le procedure in materia di numerazione in modo da garantire un'effettiva concorrenza attraverso l'assegnazione di numeri o serie di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni nei rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'art. 2.</br>
2. L'Autorità, se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma 1, può disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi non possono essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni senza l'assenso dell'Autorità.</br>
3. Ogni organismo di telecomunicazioni cui è stata attribuita una serie di numeri è tenuto a non operare indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni. L'assegnazione dei numeri o serie di numeri è fatta dall'Autorità su richiesta degli operatori di telecomunicazioni autorizzati ai sensi dell'art.2, comma 3 e dell'art. 6 previa corresponsione di un apposito contributo. Con provvedimento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicare ai sensi dell'art.19, comma 3, lettera b), l'Autorità determina l'importo di tale apposito contributo e le modalità e le condizioni di pagamento. Tale apposito contributo è finalizzato esclusivamente a coprire i costi di gestione del procedimento amministrativo collegato alla richiesta di assegnazione dei numeri nonché delle attività di controllo ad essa relative.</br>
4. L'Autorità predispone immediatamente uno studio finalizzato a garantire la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. A tal fine, l'Autorità provvede a censire i numeri disponibili sulla base del piano di numerazione nazionale vigente, comprendendovi anche quelli eventualmente ad oggi non utilizzati all'interno dei distretti telefonici esistenti, anche al fine di garantire la immediata disponibilità di archi di numerazione. L'Autorità si adopera affinché il nuovo piano di numerazione nazionale sia definito immediatamente ed assicura che venga realizzato senza indugio ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1999. A tale scopo è costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni incaricata degli adempimenti al riguardo richiesti.</br>
5. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala europea, l'Autorità rappresenta la posizione nazionale in seno agli organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi del settore in Europa.</br>
6. L'Autorità dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1997 di uno studio per garantire condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obbiettive per l'uso di alcuni prefissi o di alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per servizi di interesse pubblico generale (i numeri verdi, i servizi di addebito a chiosco, i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire, al più tardi entro l'1 gennaio 1998, l'effettiva applicazione della funzione di selezione dell'operatore (easy access). L'Autorità entro l'1 gennaio 2000 promuove condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive per consentire l'effettiva applicazione della funzione di preselezione dell'operatore (equal access).</br>
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Esigenze fondamentali
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), nei casi di interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e di prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico devono essere rispettate, anche sulla base di appropriate norme tecniche, le seguenti esigenze fondamentali:</br>
a ) sicurezza delle operazioni di rete: ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad adottare, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o in casi di forza maggiore e sottopone annualmente all'Autorità un piano di attuazione di tali misure. Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate, gli organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio al massimo livello possibile e per rispondere alle priorità, di volta in volta, definite dall'autorità competente. Motivi di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa o delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le situazioni di emergenza sopra richiamate, nel qual caso l'organismo di telecomunicazioni può adottare le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento della rete: interruzione del servizio;</br> limitazione delle funzioni del servizio;</br> diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti. Ogni organismo di telecomunicazioni istituisce procedure per informare immediatamente gli utenti e l'Autorità dell'inizio e della fine della situazione di emergenza, nonché del carattere e della portata delle restrizioni temporanee e di fornitura del servizio. La necessità di rispondere a dette priorità non costituisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni dell'interconnessione. L'Autorità, anche su richiesta delle parti interessate, si accerta che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate né discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;</br>
b ) mantenimento dell'integrità della rete: ogni organismo di telecomunicazioni adotta, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La necessita di mantenere l'integrità delle reti non rappresenta una giustificazione valida: per rifiutare di negoziare le condizioni di interconnessione;</br> per imporre restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa e delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni;</br> per salvaguardare tra l'altro le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati. Le eventuali restrizioni, limitate allo stretto necessario ai fini del normale funzionamento delle reti, sono basate su criteri obiettivi e applicate in modo non discriminatorio. Coerentemente a quanto sopra, l'Autorità vigila affinché le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l'integrità delle reti siano proporzionate e non discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;</br>
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d ) protezione dei dati: nelle materie trattate dal presente regolamento si applica la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996 n. 675 e n. 676, nonché alle successive disposizioni che saranno emanate in materia, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. L'Autorità, qualora ritenga necessario imporre condizioni basate sulle esigenze fondamentali negli accordi di interconnessione e per l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa, provvede alla loro pubblicazione secondo quanto previsto nell'articolo 19, comma 3, lettera b).
 
Art. 13.
Diritti di passaggio e condivisione di impianti
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 25 e 26, le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata e di beni pubblici.</br>
2. Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprietà con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.</br>
3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.
4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà.
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Norme tecniche - Omologazioni
 
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni o presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico è obbligato a tener conto delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai fini dell'interfacciamento tecnico armonizzato, per la fornitura della rete aperta, per l'accesso alla rete, per l'interconnessione e per l'interfunzionalita. In mancanza di tali norme l'organismo è tenuto a fornire interfacce tecniche di interconnessione e di accesso e di funzioni di rete rispondenti alle seguenti norme o specifiche tecniche:</br>
a ) norme europee adottate dagli organismi europei di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), oppure, in assenza di tali norme;</br>
b ) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), dall'ISO (Organizzazione internazionale perla normazione) o dalla CEI (Commissione elettrotecnica internazionale), oppure, in assenza di tali norme;</br>
c ) norme e specifiche nazionali.</br>
2. Per la connessione delle apparecchiature terminali alle reti pubbliche di telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 109, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, ed al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614. Nei casi in cui l'apparecchiatura terminale di utente non sia o non risulti più conforme alle condizioni di omologazione, oppure presenti disfunzioni che possano danneggiare l'integrità della rete o creare un rischio fisico per le persone, si applica la seguente procedura:</br>
a ) l'organismo di telecomunicazioni può sospendere la fornitura del servizio fino a che il terminale non venga disconnesso dal punto terminale di rete;</br>
b ) l'organismo di telecomunicazione informa immediatamente l'utente e l'Autorità della sospensione, specificando i motivi della stessa;</br>
c ) non appena l'utente abbia assicurato che la predetta apparecchiatura terminale è stata disconnessa dal punto terminale di rete, la fornitura del servizio è ripristinata tempestivamente e ne viene data idonea informazione.
 
Art. 15.
 
Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni
 
1. Per le problematiche attinenti alle misure di sicurezza adottate dai fornitori di telecomunicazione accessibili al pubblico, ai dati personali relativi agli utenti e agli abbonati, all'identificazione della linea chiamante e della linea collegata, nonché alle chiamate a fini pubblicitari, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n.675 e n.676 e nei relativi decreti legislativi di attuazione.
 
Art. 16.
Rapporti con gli utenti
 
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce servizi accessibili al pubblico mediante reti di telecomunicazioni o sistemi di comunicazioni mobili è tenuto:</br>
a ) ad utilizzare idonei schemi contrattuali con clausole riferite alla descrizione degli specifici servizi forniti, ai relativi livelli qualitativi che devono essere rispettati, al mancato pagamento delle fatture, a qualsiasi conseguente interruzione del servizio o disconnessione ed alle modalità di presentazione e trattazione dei reclami. Tali misure garantiscono che le eventuali sospensioni dal servizio siano limitate, per quanto tecnicamente possibile, al solo servizio interessato dal mancato pagamento e che l'utente ne sia opportunamente preavvisato;</br>
b ) a fornire diversi livelli analitici di fatturazione dettagliata su richiesta dell'utente, tenendo conto della sviluppo della rete o del sistema di telecomunicazioni e nel rispetto della vigente legislazione. Le fatture dettagliate devono indicare adeguatamente la composizione degli addebiti. Le chiamate gratuite per l'utente, comprese le chiamate di emergenza, non compaiono nella fattura;</br>
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e ) ad indicare all'utente che ha chiesto il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa la data di attivazione del servizio.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni informa gli utenti, su richiesta, in merito a norme o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari.
3. Ogni organismo di telecomunicazioni deve garantire che le offerte di servizi esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo e che la cessazione di un'offerta o un cambiamento che ne modifichi il possibile uso possano aver luogo solo dopo adeguato periodo di preavviso stabilito dall'Autorità. Tale preavviso è comunicato agli utenti interessati a cura dell'organismo di telecomunicazioni.</br>
4. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad informare in anticipo gli utenti, con mezzi adeguati, dei periodi in cui l'accesso o l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni può essere limitato o precluso a causa di interventi programmati di manutenzione.
5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad includere negli schemi di contratto le clausole contenute nella carta dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 5, relativamente al servizio minimo fornito, alle modalità di indennizzo e di rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto, salva l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno derivante da inadempimento.</br>
6. L'Autorità può proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazione. I contratti devono contenere indicazioni riguardanti modalità per avviare procedure di conciliazione per la risoluzione di controversie.
 
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Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica
 
1. L'Autorità provvede affinché:</br>
a ) l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente;</br>
b ) per ciò che riguarda i diritti degli abbonati relativamente all'inserzione dei relativi nominativi negli elenchi, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e relativi decreti legislativi di attuazione.</br>
2. Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione di elenchi telefonici generali.</br>
3. Ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili, anche telematicamente, al centra elaborazione dati del Ministero dell'Interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile.</br>
4. L'Autorità dispone affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite.</br>
5. L'Autorità promuove l'introduzione graduale di apparecchi telefonici pubblici a pagamento armonizzati, incluse le interfacce di rete, conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC.
6. Le schede telefoniche prepagate armonizzate, da utilizzare negli apparecchi telefonici a pagamento armonizzati nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, devono essere conformi alle relative norma ETSI/CEN/CENELEC. Un riferimento alle norme armonizzate europee relative alle schede e alle apparecchiature deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera b).
 
Art. 18.
Conciliazione e risoluzione delle controversie
 
1. L'Autorità stabilisce procedure di conciliazione facilmente accessibili e poco onerose per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazioni e fra organismi di telecomunicazioni tra di loro. In caso di mancato accordo l'Autorità definisce il contenzioso mediante un atto vincolante tra le parti.</br>
2. Un utente o un organismo di telecomunicazioni può, qualora la controversia interessi organismi di telecomunicazioni appartenenti ad altri Stati membri, ricorrere alla procedura di conciliazione mediante notifica scritta all'Autorità nazionale ed alla Commissione europea. Per le controversie riguardanti la competenza del comitato ONP, l'Autorità nazionale o la Commissione possono, se ritengono che vi siano i presupposti per un riesame, rinviare il caso al presidente del comitato ONP, come descritto al comma 10.</br>
3. L'Autorità può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed è tenuta a farlo, se richiesta da una delle parti, per le seguenti materie:</br>
a ) accordi di interconnessione: fermo quanto previsto all'articolo 4 può indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o più parti dell'accordo medesimo devono rispettare o, in via eccezionale, può richiedere modificazioni degli accordi di interconnessione gia conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e per garantire l'interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti;</br>
b ) accordi di accesso speciale alla rete: fermo quanto previsto all'articolo 5, può intervenire senza indugio, nell'interesse degli utenti, allo scopo di garantire che gli accordi di accesso speciale alla rete contengano condizioni rispondenti ai principi di cui al medesimo articolo 5 e prevedano la conformità alle norme applicabili, l'osservanza dei requisiti essenziali e il mantenimento della qualità da un punto terminale di rete all'altro.</br>
4. I provvedimenti dell'Autorità, adeguatamente motivati, e le condizioni fissate dalla stessa sono rese pubbliche secondo le modalità dell'articolo 19, comma 3, lettera b).</br>
5. In caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di telecomunicazioni, su richiesta di una delle parti, l'Autorità si adopera per risolvere dette controversie anche in conformità alle procedure richiamate al comma 1. A tal fine l'Autorità tiene conto, tra l'altro, di quanto segue:</br>
a ) interesse degli utenti;</br>
b ) obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;</br>
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i ) interesse pubblico;</br>
l ) promozione della concorrenza;</br>
m ) necessità di garantire il servizio universale.</br>
6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico non abbiano interconnesso le loro strutture, l'Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti, può imporre agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e può fissare le condizioni dell'interconnessione.</br>
7. In caso di controversia in materia di interconnessione fra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dal rispettivo Stato, ciascuna parte può deferire la controversia alla propria Autorità, sempreché la controversia non sia di competenza di un'unica Autorità nazionale che operi in base al comma 5. Le Autorità interessate alla vertenza coordinano la loro attività per risolvere la controversia sempre nel rispetto dei principi di cui al comma 5.</br>
8. Se le autorità nazionali di regolamentazione interessate non concordano tra di loro una soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento, una di esse può avvalersi della procedura descritta al comma 9, inviando una comunicazione scritta alla Commissione;</br> di essa trasmette copia per conoscenza alle parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. La decisione della Commissione ha forza vincolante solo in caso di accordo di tutte le parti.</br>
9. Nel caso di cui al comma 8, il presidente del comitato ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura:</br>
a ) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP, da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti;</br>
b ) il ricorrente, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta ed orale al gruppo di lavoro;</br>
c ) il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 8. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di questa procedura affinché quest'ultimo possa esprimere il suo parere.</br>
 
Art. 19.
Pubblicazione
 
1. L'Autorità provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone preventiva comunicazione alla Commissione. Tali procedure saranno pubblicate senza indugio dopo l'entrata in vigore del regolamento.
1. L'Autorità provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze
1. L'Autorità provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone preventiva comunicazione alla Commissione. Tali procedure saranno pubblicate senza indugio dopo l'entrata in vigore del regolamento.
2. L'Autorità provvede affinché i principi applicati per la ripartizione dei costi relativi alla fornitura del servizio universale siano accessibili al pubblico.
3. L'Autorità provvede alla pubblicazione: